Corte di Cassazione - Sentenza 14 giugno 2013
Con la sentenza n. 26247/2013 la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema della sicurezza precisando come le responsabilità del datore di lavoro non vengano meno in caso di conformità "CE” del macchinario, nè per la imprevedibilità del sinistro occorso.
Nel caso de quo un dipendente, a causa dell´improvviso avvio dell´apparecchiatura in uso, dovuto ad un corto circuito, subiva lo schiacciamento della mano sinistra.
Il malfunzionamento è stato ricondotto all´accumulo di polveri metalliche che, penetrate all´interno del quadro elettrico da una fessura di pochi millimetri, avrebbero avviato la pressa.
L´evento, a detta del datore di lavoro, sarebbe dovuto essere addebitato al produttore del bene, poiché, viceversa, si sarebbe concretizzata una forma di responsabilità oggettiva.
In tale senso, invero, il ricorrente ha sostenuto che sul bene, conforme alla normativa "CE”, non era ipotizzabile un´attività di vigilanza tale da dover costringere il datore di lavoro a "smontare e analizzare tutti i macchinari ‘omologati´ utilizzati nella propria azienda, al fine di individuare eventuali vizi di costruzione costituenti potenziali fonti di danno per i propri lavoratori”.
Il Supremo Collegio ha invece stabilito che "il datore di lavoro .. è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell´infortunio .. senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità tecnica del costruttore, valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità”.
Inoltre, per la Corte di Cassazione il datore di lavoro è altresì responsabile "a prescindere dall´eventuale configurabilità di autonome concorrenti responsabilità nei confronti del fabbricante o del fornitore dei macchinari” e ciò perché è proprio su di lui che incombe l´onere del costante monitoraggio sulle attrezzature in uso.
In difetto di tali periodici check-up si può, dunque, facilmente escludere l´imprevedibilità e l´inevitabilità dell´infortunio apparendo, all´opposto, addebitale al medesimo soggetto la responsabilità colposa dell´evento per incuria manutentiva.

