Corte di Cassazione - Sentenza 22 luglio 2013
La Corte di Cassazione, con la sentenza
n. 31304/13, traccia le responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro in
capo all’appaltatore ed al subappaltatore.
La pronuncia assume, dunque, rilevanza
in tutti i casi in cui la realizzazione di un’opera sia subappaltata ad altri,
venendosi a creare un legame imprenditoriale tra i due soggetti che necessita
di disciplina.
In tale ambito il giudice di legittimità
ha evidenziato come "committenti e datori di lavoro delle imprese esecutrici
sono entrambi titolari di obblighi, partitamente assegnati e
contenutisticamente differenziati”; tuttavia, prosegue, "le
trasgressioni dell’uno non si riflettono in un esonero dell’atro, salvo
un’eventuale risolutiva incidenza sul piano causale”.
Entrando nel merito delle diverse
responsabilità si è precisato che la giurisprudenza di legittimità ricollega al
committente gli eventi scaturenti dalla violazione di alcuni obblighi specifici,
quali l’informazione sui rischi dell’ambiente di lavoro e la cooperazione
nell’apprestamento delle misure di protezione e prevenzione; mentre in capo
all’appaltatore graverebbero le violazioni derivanti dall’inosservanza degli
obblighi prevenzionali su di lui incombenti.
Nondimeno, stante la diversità dei ruoli
e delle funzioni rispettivamente ricoperte, non si potrebbe neppure esigere da
parte del committente "un controllo pressante, continuo e capillare
sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori”. Piuttosto, gli elementi
da sindacare potrebbero riguardare "le capacità organizzative della ditta
scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori
da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore
o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto
di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole
immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo”.
Coerentemente con quanto appena specificato, il Legislatore pone l´obbligo, a carico del datore di lavoro dell´impresa esecutrice, di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza”.

