Corte di Cassazione - Sentenza 25 luglio 2013

La Suprema Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in tema di responsabilità civile dell´imprenditore per le lesioni procurate dal lavoratore nei confronti di soggetti terzi.


Il giudice di legittimità ha specificato che per aversi responsabilità del datore di lavoro ex art. 2049 c.c. non è "necessario che le persone che si sono rese responsabili dell’illecito siano legate all’imprenditore da uno stabile rapporto di lavoro subordinato”.

 

Con la sentenza in esame, la n. 32462/13, si è dunque riproposto il principio secondo cui la temporaneità e l’occasionalità delle prestazioni offerte non comportano nessuna scriminante in capo all’imprenditore.

 

Il solo elemento che rileverebbe - e che pertanto sarebbe idoneo a far cadere ogni tipo di responsabilità - sarebbe subordinato all’incongruenza tra le prestazioni lavorative richieste e l’evento verificato.

 

In altri termini, l’illecito perfezionatosi in conseguenza dell’attività prestata dal lavoratore, nelle forme e nei modi richiesti, sarebbe di per sé sufficiente a fondare delle pretese risarcitorie, e ciò indipendentemente dal legame contrattuale che unisce le parti.