Corte di Cassazione - Sentenza 25 luglio 2013
La Suprema Corte di
Cassazione si è recentemente pronunciata in tema di responsabilità civile
dell´imprenditore per le lesioni procurate dal lavoratore nei confronti di
soggetti terzi.
Il giudice di
legittimità ha specificato che per aversi responsabilità del datore di
lavoro ex art. 2049 c.c. non è "necessario che le persone
che si sono rese responsabili dell’illecito siano legate all’imprenditore da
uno stabile rapporto di lavoro subordinato”.
Con la sentenza in
esame, la n. 32462/13, si è dunque riproposto il principio secondo cui la
temporaneità e l’occasionalità delle prestazioni offerte non comportano nessuna
scriminante in capo all’imprenditore.
Il solo elemento che
rileverebbe - e che pertanto sarebbe idoneo a far cadere ogni tipo di
responsabilità - sarebbe subordinato all’incongruenza tra le prestazioni
lavorative richieste e l’evento verificato.
In altri termini, l’illecito
perfezionatosi in conseguenza dell’attività prestata dal lavoratore, nelle forme e nei modi richiesti, sarebbe di
per sé sufficiente a fondare delle pretese risarcitorie, e ciò indipendentemente
dal legame contrattuale che unisce le parti.

