Corte di Cassazione - Sentenza 28 gennaio 2013

La Corte di Cassazione ha di recente affermato due importanti principi in tema di sequestro finalizzato alla confisca del profitto di reato, nell´ambito di un contratto ottenuto tramite corruzione di pubblici funzionari.

 

Con la sentenza n. 4177/2012, la Supema Corte ha dunque specificato che il  "profitto confiscabile" al corruttore non va identificato con l´intero valore del rapporto sinallagmatico instaurato con la P.A., dovendosi in proposito distinguere il profitto direttamente derivato dall´illecito penale, dal corrispettivo conseguito per l´effettiva e corretta erogazione delle prestazioni svolte in favore della stessa amministrazione.

 

Queste ultime (e il loro corrispettivo in termini monetari) non possono pertanto considerarsi per immediato automatismo traslativo - "colorate di illiceità per derivazione dalla causa remota". Non possono, in altri termini, essere oggetto di confisca,poichéquest´ultima deve interessare solo il profitto realmente realizzato. 

 

Il Supremo Collegio richiama quindi un secondo principio secondo cui il profitto è confiscabile solo allorquando l´illecito vantaggio economico sia già stato conseguito la riscossione del pagamento per la realizzata prestazione deve dunque essersi già perfezionata, posto che la mera aggiudicazione dell´appalto non è sufficiente.

 

 

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