Corte di Cassazione - Sentenza 9 maggio 2013
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20060/2013, ha accolto le ragioni esposte nel ricorso per saltum presentato dai magistrati Greco, Fusco e Nocerino, annullando la pronuncia emessa dal Tribunale di Milano, in data 18 aprile 2011, con cui si assolvevano quattro istituti di credito e i rispettivi manager per il reato di aggiotaggio informativo.
Preliminarmente, il giudicante è intervenuto sulla spiegata eccezione di prescrizione promossa dalla difesa dell’istituto resistente richiamando il contenuto dell’art. 60 del D.Lgs. n. 231/2001, secondo cui "non può procedersi alla contestazione di cui all’art. 59 quando il reato da cui dipende l’illecito amministrativo dell’ente è estinto per prescrizione”.
Il richiamo ha permesso al Supremo Collegio di precisare il contenuto della disposizione anche se lo stesso appare "piuttosto chiaro” poiché la norma "comporta che l’estinzione per prescrizione del reato impedisce unicamente all’accusa di procedere alla contestazione dell’illecito amministrativo e non impedisce, invece, di portare avanti il procedimento già incardinato”, come avvenuto nel caso di specie.
Ritenuto, dunque, fondato il ricorso depositato dalla Procura di Milano, la Suprema Corte è passata ad analizzarne le motivazioni rilevando che lo stesso basava le proprie argomentazioni sull’erronea applicazione dell’art. 8 D.Lgs n. 231/2001, rubricato "l´autonomia delle responsabilità dell’ente”.
Nella sentenza di primo grado l’organo giudicante avrebbe fatto discendere, in via del tutto automatica, l’esclusione della colpevolezza della persona giuridica a quella della persona fisica, esponente dell’istituto di credito disattendo, pertanto, ad avviso della Procura, la richiamata disposizione normativa secondo cui la colpevolezza dell’ente, ancorché dipendente da reato, costituisca un titolo autonomo di responsabilità.
Invero, con tale omissione il Tribunale avrebbe privato di ogni valore giuridico sia la norma sia la Relazione di accompagnamento al Decreto, ove si chiarisce che "il meccanismo punitivo è stato congegnato in modo da rendere le vicende delle persone fisiche e quelle dell´ente tra loro strettamente correlate, ciò non toglie che in talune limitate ipotesi, l´inscindibilità tra le due possa venir meno ( ..) il comma 1 dell´art. 8 lascia sussistere la responsabilità dell´ente anche quando l´autore del reato non sia stato identificato ovvero non sia imputabile”.
D´altra parte, come altresì ricordato nella pronuncia, il caso della mancata identificazione "della persona fisica che ha commesso il reato è un fenomeno tipico nell´ambito della responsabilità d´impresa: anzi, esso rientra proprio nel novero delle ipotesi in relazione alle quali più forte si avvertiva l´esigenza di sancire la responsabilità degli enti.
Sicché, in tutte le ipotesi in cui, per la complessità dell´assetto organizzativo interno, non sia possibile ascrivere la responsabilità penale in capo ad uno determinato soggetto (...) l´ente ne dovrà rispondere sul piano amministrativo: beninteso, a condizione che sia ad esso imputabile una colpa organizzativa consistente nella mancata adozione ovvero nel carente funzionamento del modello preventivo”.
La Corte di Cassazione ha, altresì, condiviso il principio secondo cui l’eventuale "omessa disciplina di tali evenienze si sarebbe (…) tradotta in una grave lacuna legislativa, suscettibile di infirmare la ratio complessiva del provvedimento".
Inoltre, il giudicante dopo aver sposato le ragioni esposte dalla Procura ricorrente, ha aggiunto che la ratio oggettiva della norma, che emergerebbe dal complesso delle disposizioni contenute nel citato Decreto, "persegue la finalità di sanzionare l’ente collettivo ogni volta che le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente (o sulle quali queste esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo) commettono dei reati nel suo interesse o a suo vantaggio”.
In conclusione, la Suprema Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata poiché ha ritenuto sussistere la violazione di legge configurabile nell’avere il Tribunale fatto discendere l’esclusione della responsabilità amministrativa dell’ente dall’assoluzione del suo funzionario.

