Dalla giurisprudenza di merito un primo “no” all´OdV monocratico
L´Organismo di Vigilanza di una società a responsabilità limitata deve necessariamente avere composizione collegiale, pena l´inidoneità del sistema preventivo attuato ai sensi del Decreto 231.
Così si è pronunciato il Tribunale di Parma, nel rigettare l´appello cautelare presentato contro l´ordinanza che ha applicato all´ente la misura interdittiva dell´esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi per la durata di un anno.
La società aveva impugnato il provvedimento restrittivo adducendo, a suo favore, una serie di modifiche organizzative rilevanti, attuate dopo la commissione del reato e proprio per ovviarvi. Il Tribunale - con ordinanza del 22 giugno 2015 - ha tuttavia ritenuto che l´adozione del Modello 231 da parte della s.r.l. (prima del tutto assente) e la previsione di un OdV monocratico non fossero elementi sufficienti ad eliminare il rischio di reiterazione del reato da parte della persona giuridica in questione.
«A prescindere da qualsiasi genere di apprezzamento sulle doti professionali e sulle qualità di indipendenza e terzietà delle due persone chiamate ad esercitare le funzioni di amministrazione e di controllo all´interno di T. s.r.l. - si legge nell´ordinanza - è opinione di questo Collegio che il fatto stesso che l´organismo di vigilanza sia di natura monocratica è idoneo a pregiudicare l´efficacia concreta della sua azione di monitoraggio che, considerati i trascorsi molto negativi della società, dovrà necessariamente essere assidua e assai penetrante».
Ne deriva che in caso di gravi e reiterate violazioni della legge, maturate all´interno dell´ente, occorrerà accompagnare all´adozione di un corposo Modello organizzativo "remediale” anche la previsione di un Organismo di Vigilanza collegiale, che possa garantire controlli continui e incisivi.

