Con la nota n. 32/0002583, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali individuava nel 31 maggio 2013 il termine ultimo per la validità delle autocertificazioni del documento di valutazione dei rischi.
L’autocertificazione, ormai non più in vigore, è stata sostituita dalla procedura standardizzata (obbligatoria per le imprese che occupano fino a 10 lavoratori e facoltativa per quelle che hanno dai 10 ai 50 dipendenti) che sarà parte integrante del DVR.
Il predetto DVR, secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Inail, intervenuti per rispondere ai quesiti più frequenti circa la corretta predisposizione del documento «deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento, ai soli fini della prova della data, da parte del Rspp, Rls o Rlst, e del medico competente ove nominato».
Il requisito in parola, sempre a detta del Ministero, potrà essere altresì certificato mediante:
- ricorso alla c.d. "autoprestazione” presso gli uffici postali (ex art. 8 del D.Lgs. n. 261/1999);
- per le amministrazioni pubbliche mediante l’adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell’atto;
- apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (ex art. 15 L. n. 59/1997);
- apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico;
- registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.
Nonostante l´indicazione della data certa in realtà non risulti espressamente sanzionata dal Legislatore, le Autorità intervenute (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Inail) hanno precisato che l’assenza di tale elemento potrebbe generare "anche sulla base dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, un’omessa valutazione dei rischi con le conseguenze previste dal D.Lgs. n. 81/2008”.