Legge n. 89/2013

Lo scorso 4 agosto è entrata in vigore la Legge n. 89 del 2013, che ha convertito, con alcune modifiche, il decreto legge n. 61 del 4 giugno 2013, prevedendo nuove disposizioni urgenti a tutela dell´ambiente, della salute e del lavoro nell´esercizio di impresa.

Lo scarno articolato normativo prevede la possibilità, da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, di commissariamento straordinario di società che abbiano almeno uno stabilimento industriale di interesse "strategico nazionale”.

Per tutta la durata del commissariamento i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell’impresa sono sospesi ed attribuiti a favore del commissario.

Inoltre, contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell´ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, nomina un comitato di tre esperti.

Tale organismo, dopo aver sentito il commissario straordinario, predispone e propone al Ministro, entro sessanta giorni dalla nomina, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria con cui si prevedono le azioni e i tempi per garantire il rispetto delle prescrizioni e degli oneri imposti dalla normativa di settore.

La Legge dispone altresì che, entro trenta giorni dall’approvazione del suddetto piano, il commissario ne predisponga un altro relativo a quelle attività produttive che possano consentire la continuazione dell’esercizio di impresa nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza.

Definiti tali essenziali passaggi, il Legislatore disciplina una clausola di equivalenza tra i piani predisposti dal commissario straordinario e dal comitato di esperti ed i modelli di organizzazione, gestione e controllo attuati ex D.Lgs. n. 231/2001.

Nello specifico, si è previsto che "la predisposizione dei predetti piani e la loro osservanza, equivalgono e producono i medesimi effetti, ai fini dell´accertamento di responsabilità per il commissario, il subcommissario e gli esperti del comitato, derivanti dal rispetto dei modelli di organizzazione dell´ente in relazione alla responsabilità dei soggetti in posizione apicale per fatti di rilievo penale o amministrativo di cui all´articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, per gli illeciti strettamente connessi all´attuazione dell´ autorizzazione integrata ambientale e delle altre norme a tutela dell´ambiente e della salute”.