Relazione Ufficio del Massimario
Il tema affrontato nella relazione è la confisca per equivalente e il prodromico sequestro preventivo.
L’istituto in esame è applicato, ormai da diversi anni, anche ai reati tributari e "può riguardare beni che oltre a non avere nessun rapporto con la pericolosità individuale dell’agente o della cosa in sé, non hanno alcun collegamento diretto con il singolo reato”.
In altri termini, il provvedimento non deve interessare il "profitto” del reato (venendo meno ogni forma di nesso eziologico tra i beni ed il fatto-reato) ma il suo semplice controvalore.
La volontà del Legislatore è, invero, quella di privare il reo da qualsiasi beneficio economico derivante dall’attività criminosa.
Venendo la confisca applicata in caso di condanna e dunque al termine del giudizio, l’istituto del sequestro preventivo gioca un ruolo rilevante poiché unico strumento utile a garantire l’apprensione del bene ovvero la sua non dispersione durante quel lasso di tempo mai troppo breve che è il processo.
La sua applicazione è tuttavia subordinata alla sussistenza di taluni presupposti, ovvero si richiede la presenza di un compendio probatorio tale da poter "configurare la prospettazione da parte del pubblico ministero dell’esistenza di concreti elementi per riferire il reato alla persona dell’indagato”.
Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa sul punto rafforzando tale linea interpretativa richiedendo un "fumus delitti allargato, il che finisce per coincidere sostanzialmente con il presupposto dei gravi indizi di responsabilità dell´ente, al pari di quanto accade per l´emanazione delle misure cautelari interdittive".
Il sequestro, inoltre, in forza del principio solidaristico, così come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, può interessare indifferentemente ciascuna delle persone concorrenti nel reato e ciò anche per l’intera entità del profitto accertato.
In tal senso appare di forte interesse l’intervento della Corte di Cassazione volto a disciplinare il concetto di "disponibilità” dei beni sui quali può ricadere il vincolo.
La definizione della locuzione "disponibilità dell’indagato”, al pari della nozione civilistica del possesso è "riferibile a tutte quelle situazioni nelle quali i beni ricadono nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi”.
Per l’effetto non è di nessun ostacolo all’ablazione il "deposito di una somma di denaro su conto corrente bancario cointestato con un soggetto estraneo al reato o l’inclusione dei beni nel fondo patrimoniale familiare o ancora l’intestazione di un bene in comproprietà tra l’indagato ed un terzo estraneo”.
Definiti tali aspetti, la Relazione si conclude con l’analisi della confisca (e dunque del sequestro) dei beni della persona giuridica ex art. 19 D.Lgs. n. 231/2001 ed in relazione ai reati tributari afferma, come ormai noto, che la loro applicazione è preclusa dal mancato inserimento degli stessi nel novero dei reati presupposto e che solo un "intervento legislativo che preveda espressamente la responsabilità della persona giuridica per i reati tributari .. potrebbe rendere possibile la confisca di valore”.
In assenza di tale previsione, in tema di reati tributari, rimane ferma la sola ipotesi di confisca per i reati-fine di natura transanazionale, finalizzati alla frode fiscale e/o alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte; il che pone non pochi problemi in termini di uguaglianza e parità di trattamento tra condotte criminali nazionali e internazionali.

