Riforma del sistema sanzionatorio tributario, il Governo approva un nuovo decreto attuativo della Delega

Venerdì 4 settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato in seconda lettura cinque decreti legislativi di attuazione della Delega per il riordino del sistema fiscale (legge 23/2014). Cinque provvedimenti – in materia di sanzioni, contenzioso, riscossione, fondo taglia tasse, organizzazione delle agenzie fiscali – che tengono conto delle richieste provenienti dalle Commissioni parlamentari e dovranno tornare all´esame delle Camere per i pareri definitivi.  

 

Tra questi, di particolare rilievo è il decreto di riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo delle fattispecie tributarie. Che intende rivedere le sanzioni secondo criteri di predeterminazione delle condotte illecite e proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti. 

 

Il testo presenta alcune novità rispetto alla versione inviata alle Camere alla fine di giugno: le Commissioni riunite Giustizia e Finanze avevano infatti espresso parere favorevole al provvedimento, ma con alcune condizioni (in sostanza relative all´inasprimento del nuovo delitto di dichiarazione fraudolenta e alla sua differenziazione dal reato di omesso versamento) che  richiedevano un ulteriore intervento correttivo.

 

Il cambiamento più evidente operato dal Governo riguarda l´introduzione di una doppia entrata in vigore: se il regime penale si applicherà subito (15 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento definitivo sulla Gazzetta Ufficiale), quello amministrativo scatterà infatti dal primo gennaio 2017. Mentre, per l´omessa dichiarazione (modello 770), si segnala l´arrivo di una norma che aumenta la pena per il sostituto di imposta: la reclusione va infatti da minimo di un anno e sei mesi a un massimo di quattro anni (e non da uno a tre anni come previsto all´inizio).  

 

Per il resto, il provvedimento rimane fondamentalmente invariato.  

 

Per la frode fiscale, viene dettagliata la tipologia delle condotte che si hanno quando: si mettono in atto operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o artifizi per ostacolare l´attività di accertamento; il contribuente si avvale di fatture o documenti falsi, o altri mezzi fraudolenti. La pena rimane quella già prevista del carcere da un anno e sei mesi fino a 6 anni. Ma sotto i 30mila euro di imposta evasa non si incorre nel reato. Viene poi rivista la soglia di punibilità in riferimento all´ammontare dei ricavi non dichiarati, che deve essere superiore a 1,5 milioni di euro (anziché un milione). La frode fiscale si configura anche quando l´ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie, che vengono portate in diminuzione dell´imposta, è superiore al 5% dell´imposta complessiva, o comunque a 30mila euro. 

 

Per la dichiarazione infedele, la soglia di punibilità sale da 50mila a 150mila euro di imposta evasa. Il reato scatta anche quando l´imponibile evaso supera i 3 milioni di euro (prima il limite era di 2 milioni) o comunque il 10% del totale dei ricavi. In questo caso il reato è punito con il carcere fino a 3 anni. 

 

Per l´omesso versamento IVA, il decreto introduce una soglia di punibilità pari a 250mila euro per ciascun periodo di imposta: al di sotto, si applicano le sanzioni amministrative. 

 

Quanto alle stesse sanzioni amministrative – spiega un comunicato del Consiglio dei Ministri - «il decreto dà attuazione al principio di proporzionalità delle risposta sanzionatoria di fronte a condotte illecite che riguardano le imposte dirette, l´Iva e la riscossione dei tributi. L´obiettivo è di graduare le sanzioni, anche riducendole per gli illeciti di più lieve disvalore. Ad esempio, in caso di omessa dichiarazione, la sanzione è proporzionale al ritardo nell´adempimento. Se la dichiarazione viene poi presentata entro il termine per la dichiarazione dei redditi successiva, la sanzione base è ridotta della metà. Nei casi di condotte fraudolente, invece, la sanzione viene aumentata del 50%. È prevista inoltre una riduzione di un terzo della sanzione base nel caso in cui la maggiore imposta accertata o il minore credito accertato siano complessivamente inferiori al 3% rispetto all´imposta o al credito dichiarato».