Cassazione: semaforo verde ai "sequestri facili"

1. Premessa

 

Con la sentenza in esame[1] la Cassazione torna ad affrontare il tema del sequestro finalizzato alla confisca, disposto nei confronti di Società, per reati commessi dai propri apicali. Due, in particolare, le questioni affrontate: a) in quali casi sia possibile, nel corso delle indagini preliminari, procedere al sequestro (finalizzato alla confisca) per equivalente, in luogo di quello diretto; b) quali siano i requisiti minimi affinché si possa procedere al sequestro di un bene.
 

2. I fatti

 

La Procura della Repubblica di Trento, nel corso di un procedimento penale che vedeva coinvolti, con l´accusa di malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)[2], diversi dirigenti di associazioni benefiche, chiedeva al G.I.P. di disporre il sequestro preventivo di beni, al fine della futura confisca, nei confronti delle dette associazioni. 

 

Il GIP di Trento, pur condividendo le motivazioni del PM in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti,  rigettava la richiesta di sequestro, sostenendo come l´art. 19 D. Lgs. 231/2001 non consentisse la confisca per equivalente.

 

A seguito dell´impugnazione della pubblica accusa, il Tribunale disponeva la misura cautelare, rimettendo al PM appellante l´esecuzione del provvedimento, previa individuazione dei beni sui quali soddisfarsi fino all´occorrenza della somma stabilita nell´ordinanza. 

 

Contro tale decisione, avanzavano ricorso per cassazione i difensori delle associazioni imputate, proponendo i seguenti motivi: a) l´art. 19 D. Lgs. 231/2001 impone agli organi inquirenti la previa individuazione dei beni che costituiscono il profitto del reato. Solo in un secondo momento, a fronte della impossibilità di individuare siffatti beni, sarebbe possibile procedere alla confisca per equivalente. Al contrario, nel caso in esame il pubblico ministero non avrebbe nemmeno tentato l´individuazione dei beni da sottoporre a sequestro diretto; b) errata applicazione dell´art. 53 D. Lgs. 231/2001 per assenza dei gravi indizi di reato. Non sarebbe sufficiente, infatti, la mera corrispondenza fra fattispecie astratta e concreta per ritenere soddisfatti i requisiti che autorizzano il provvedimento di sequestro. Nel caso di specie, pertanto, in mancanza di gravi indizi non sarebbe possibile procedere all´applicazione della misura cautelare; c) illegittimità costituzionale dell´art. 53 D. Lgs. 231/2001 per eccesso di delega: l´art. 11 Legge n. 300/2000, infatti, nulla disponeva circa la possibilità di applicare in via cautelare la misura del sequestro preventivo, mentre prevedeva esplicitamente la possibilità di applicare misure interdittive già in fase di indagini. In assenza di una specifica autorizzazione, quindi, avrebbe errato il legislatore delegato a introdurre nel "decreto 231” una simile possibilità.

 

 

3. La decisione della Cassazione: luci e ombre.

 

I giudici della Suprema Corte, con una motivazione alquanto laconica e costituita essenzialmente da una serie di richiami ai propri precedenti in materia, hanno rigettato tutti i motivi di ricorso. 

 

Vediamo nel dettaglio le soluzioni adottate e i profili di criticità connessi a tale scelte. 

 

Per quanto attiene al motivo a), la sentenza stabilisce come il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato non debba contenere l´indicazione specifica dei beni da sottoporre a vincolo, ma debba limitarsi ad indicare la somma totale per la quale operare la misura. All´individuazione dei beni, invece, potrà procedere anche la polizia giudiziaria, in sede di esecuzione del provvedimento.

 

Nonostante una certa difformità fra le pronunce, anche recenti, della Cassazione sul punto[3], può ritenersi senz´altro condivisibile il principio suddetto. Trattandosi di confisca di valore, infatti, non è necessario alcun nesso di pertinenzialità fra il reato e l´oggetto da colpire[4], mentre sarà necessario appurare al momento dell´applicazione della misura quali res siano nella disponibilità del prevenuto e su quali di essi apporre il vincolo di indisponibilità. Piuttosto, in casi simili, si porranno due problemipratici, che frequentemente vengono sottovalutati. In prima battuta, trattandosi di una fase ancora preliminare del procedimento, occorrerà prestare  particolare attenzione all´esatta determinazione e quantificazione del profitto del reato, auspicando in questo senso una corretta e scrupolosa attività da parte del pubblico ministero e della polizia giudiziaria. In secondo luogo, ma con evidenti profili di connessione rispetto a quanto testé detto, in tutti i casi in cui si proceda al sequestro di beni diversi dal denaro, occorrerà porre attenzione all´esatta quantificazione del loro valore, onde evitare vincoli eccessivi rispetto alla somma indicata nel decreto [5].

 

Superfluo e non del tutto calzante, ai...

     Il seguito è riservato ai soci: