Sicurezza sul lavoro: responsabilità datoriale verso i terzi

Con sentenza n. 13583/2019, depositata lo scorso 28 marzo, la Corte di Cassazione ha ritenuto configurabile l’aggravante della violazione di norme antinfortunistiche per l'omicidio colposo occorso a soggetto non dipendente del datore di lavoro.


Nel caso di specie, un lavoratore in carico ad una ditta esterna, appaltatrice dei servizi di trasporto merci all’interno dei locali aziendali, ma non anche della sua movimentazione, dopo aver correttamente trasportato del materiale in loco, si era posto alla guida di un carrello elevatore per realizzarne uno spostamento, ciò che esulava dalle sue competenze. Da tale manovra derivava un grave infortunio che provocava il decesso del dipendente.


In relazione a tale vicenda, all’imprenditore veniva contestata la fattispecie di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, comma 2, c.p.), in virtù della mancata adozione di misure volte a scongiurare un utilizzo improprio delle attrezzature.

Considerata l’estraneità della vittima rispetto all’organizzazione aziendale, la Corte d'Appello riqualificava il fatto come omicidio colposo semplice e ne dichiarava la prescrizione per il decorso del relativo termine.

Il Supremo Collegio tuttavia, annullando con rinvio la pronuncia di secondo grado, ha precisato che le norme sulla sicurezza non sono previste esclusivamente a tutela dei dipendenti della società ma anche dei terzi che si trovino all’interno dell’ambiente lavorativo: la loro violazione, quindi, prescinde dalla titolarità di un rapporto di impiego subordinato.

Pertanto, "il datore di lavoro che, con una propria condotta, abbia determinato l'insorgere di una fonte di pericolo, è titolare di una posizione di garanzia inerente ai danni provocati non soltanto ai propri dipendenti, ma anche ai terzi che frequentano le strutture aziendali”.

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