Sicurezza sul lavoro: responsabilità datoriale verso i terzi
Con sentenza n. 13583/2019, depositata lo scorso 28 marzo, la Corte di Cassazione ha ritenuto configurabile l’aggravante della violazione di norme antinfortunistiche per l'omicidio colposo occorso a soggetto non dipendente del datore di lavoro.
Nel caso di specie, un lavoratore in carico ad una ditta
esterna, appaltatrice dei servizi di trasporto merci all’interno dei locali
aziendali, ma non anche della sua movimentazione, dopo aver correttamente
trasportato del materiale in loco, si era posto alla guida di un carrello
elevatore per realizzarne uno spostamento, ciò che esulava dalle sue
competenze. Da tale manovra derivava un grave infortunio che provocava il
decesso del dipendente.
In relazione a tale vicenda, all’imprenditore veniva
contestata la fattispecie di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, comma 2, c.p.),
in virtù della mancata adozione di misure volte a scongiurare un utilizzo
improprio delle attrezzature.
Considerata l’estraneità della vittima rispetto
all’organizzazione aziendale, la Corte d'Appello riqualificava il fatto come
omicidio colposo semplice e ne dichiarava la prescrizione per il decorso del
relativo termine.
Il Supremo Collegio tuttavia, annullando con rinvio la
pronuncia di secondo grado, ha precisato che le norme sulla sicurezza non sono
previste esclusivamente a tutela dei dipendenti della società ma anche dei
terzi che si trovino all’interno dell’ambiente lavorativo: la loro violazione,
quindi, prescinde dalla titolarità di un rapporto di impiego subordinato.
Pertanto, "il datore di lavoro che, con una propria condotta, abbia determinato l'insorgere di una fonte di pericolo, è titolare di una posizione di garanzia inerente ai danni provocati non soltanto ai propri dipendenti, ma anche ai terzi che frequentano le strutture aziendali”.
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