A poche settimane dalla pronuncia di merito che ha dichiarato estinto l’illecito amministrativo nei confronti di una società per esito positivo della messa alla prova (si veda AODV231), interviene un provvedimento di segno opposto.
Con ordinanza dello scorso 10 dicembre il G.I.P. di Bologna ha infatti ritenuto inammissibile l’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, richiesta da un ente chiamato a rispondere di induzione indebita e truffa a danni dello Stato.
Nel caso di specie, il Giudice ha rilevato che l'istituto in questione è modellato sulla figura dell’imputato persona fisica e che il lavoro di pubblica utilità non può certo contribuire al percorso di risocializzazione di una persona giuridica. In assenza di un preciso quadro normativo di riferimento, pertanto, al G.I.P. non sarebbe consentito di estenderne l’applicabilità all’ente.