Il Datore di lavoro deve adottare tutte le cautele
necessarie per prevenire qualsiasi rischio per il lavoratore, a prescindere dal
fatto che esso sia contemplato o meno dal DVR.
Questo il principio di diritto recentemente affermato dalla
Cassazione nella sentenza n. 4075/2021: nel caso di specie, un apprendista era
precipitato insieme alla cabina ascensore in cui stava operando a causa
dell’assenza di un valido sistema di ancoraggio.
La difesa aveva evidenziato il pedissequo rispetto delle
prescrizioni del DVR e la mancata inclusione nel documento dell'attività posta
in essere dal lavoratore.
Per la Suprema Corte, tuttavia, il DVR non può essere considerato un motivo di esenzione della responsabilità per il Datore che, ai sensi degli artt. 17 e 18 del T.U. sulla sicurezza, ha l’obbligo di valutare tutti i rischi.