L’ente non può considerarsi terzo estraneo rispetto ai reati
societari commessi da un proprio apicale e, pertanto, il sequestro finalizzato
alla confisca per equivalente deve avere ad oggetto prima i beni della società
e solo in via sussidiaria quelli della persona fisica (Cass. n. 6391 del 18
febbraio scorso).
Nel caso in esame, il Tribunale del Riesame aveva confermato
il provvedimento ablatorio a carico di un direttore di banca accusato di aver
trasmesso a Banca d’Italia alcune comunicazioni contenenti dati gonfiati, poi
riportate in bilancio.
L’accusa, invece, non aveva formulato istanze cautelari nei
confronti dell’Istituto di credito di riferimento, pur mantenendo ferme le
contestazioni degli illeciti amministrativi.
La Corte di Cassazione, nell’annullare esclusivamente il sequestro per equivalente (e non anche quello finalizzato alla confisca diretta) ha ribadito il principio di sussidiarietà, secondo il quale, prima di procedere all’apprensione dei beni dell’apicale, è necessario verificare la possibilità di rinvenire in via diretta il denaro presso la persona giuridica nel cui interesse e vantaggio erano stati commessi i reati societari.