Ambiente, le novità introdotte dal D.L. 92/2015
Sabato 4 luglio è entrato in vigore il D.L. 92/2015, che contiene «misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l´esercizio dell´attività d´impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale».
Il decreto (cosiddetto "Ilva e Fincantieri”) interviene con alcune modifiche sul "Codice ambientale” (D.Lgs. 152/2006), con particolare riguardo alle attività di produzione, raccolta e deposito di rifiuti.
Nella nozione di "produttore di rifiuti” è stato innanzitutto inserito il riferimento al «soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione», così di fatto ampliando lo scenario di soggetti classificabili quali produttori.
Viene inoltre specificato che il luogo di produzione deve essere inteso come «l´intera area in cui si svolge l´attività che ha determinato la produzione dei rifiuti»; e che l´attività di raccolta comprende, in aggiunta all´attuale deposito, anche il «deposito preliminare alla raccolta».
Tali modifiche hanno riflessi importanti poiché estendono l´operativa sia da un punto di vista soggettivo (il produttore di rifiuti) che oggettivo (l´area di produzione dei rifiuti).
Intervenendo sulla disciplina delle emissioni industriali (D.L. 46/2014), il Legislatore ha poi previsto la definizione dei procedimenti di primo rilascio della "Autorizzazione Integrata Ambientale” (AIA) entro il 7 luglio 2015. Con la precisazione che – vista l´entrata in vigore del provvedimento il 4 luglio –«in ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l´esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, nel caso opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate».
In ultimo, per le imprese oggetto di sequestro giudiziario, è stabilita la possibilità di continuare ad esercitare l´attività, non oltre dodici mesi dall´adozione del provvedimento di sequestro, qualora si tratti di stabilimenti «di interesse strategico nazionale» e il « provvedimento di sequestro (…) si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori».
A tal fine le imprese dovranno adottare e comunicare all´autorità un piano con le misure e le attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.

