Autoriciclaggio: il nuovo reato, anche 231
Si è concluso, nella giornata di ieri 4 dicembre 2014, il tortuoso iter legislativo del reato di autoriciclaggio, introdotto grazie all´approvazione della legge sul rientro dei capitali.
Affrontato in molteplici occasioni dall´AODV231, il nuovo art. 648-ter.1 c.p. testualmente prevede: "Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l´identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all´articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell´esercizio di un´attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l´individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l´ultimo comma dell´articolo 648”.
L´articolato normativo interviene, altresì, in materia di responsabilità amministrativa degli enti prevedendo l´inserimento del nuovo reato tra quelli richiamati dall´art.25-octies del D.Lgs. 231/2001. Segnatamente, l´ente sarà punito con una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, aumentata da 400 a 1000 per le ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale sia stabilita la pena della reclusione superiore, nel massimo, a cinque anni.
Come anticipato, la novella comporterebbe, di fatto, l´apertura ai reati tributari in ambito "231”: l´autoriciclaggio necessita, infatti, di un reato fonte e questo ben potrebbe essere una violazione fiscale.
Si attende la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

