Confisca dell’intero profitto se il rappresentante truffa lo Stato
Nel caso di illecito commesso dall´ente, il profitto confiscabile ex art. 19 del D.Lgs. 231/2001 deve intendersi quale accrescimento patrimoniale di diretta derivazione causale, al netto dei «proventi eventualmente conseguiti per effetto di prestazioni lecite effettivamente svolte in favore del contraente nell´ambito del rapporto sinallagmatico, pari alla "utilitas” di cui si è giovata la controparte». Senza alcuna distinzione tra le posizioni dell´ente e del legale rappresentante.
A fornire questa interpretazione è la Corte di Cassazione, con la sentenza 29512/2015 depositata il 10 luglio scorso.
Una società era imputata per i reati previsti dall´art. 24 del D.Lgs. 231/2001 (truffa e malversazione a danno dello Stato). Con la condanna in primo grado, veniva applicata la confisca del profitto del reato, fatto coincidere con l´intera entità della contribuzione indebitamente percepita. E il provvedimento veniva confermato anche dalla Corte di Appello.
La società proponeva quindi ricorso in Cassazione lamentando, tra l´altro, l´errore di far coincidere il profitto dell´ente con l´intero vantaggio derivante dal reato presupposto, senza verificare la relazione causale e patrimoniale fra il delitto commesso ed il beneficio concretamente tratto dall´azienda. Il profitto del reato doveva individuarsi sulla base del principio di pertinenzialità, che impone di valutare il concreto e materiale vantaggio tratto dall´azienda e non un beneficio "generico”. Pertanto, secondo la società, non poteva disporsi la confisca dell´intera contribuzione pubblica conseguita (gran parte della quale era stata distratta dal suo legale rappresentante), ma solo la somma rinvenuta nella propria disponibilità.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso dell´ente: una volta che si sia accertato (come nella specie) che i reati commessi dal legale rappresentante lo furono nell´interesse dell´ente – spiegano i giudici - non resta alcuno spazio alla tesi difensiva. Correttamente, dunque, era stato ritenuto che il profitto andasse individuato in tutto l´importo fraudolentemente ottenuto.
La Cassazione ha rigettato anche un ulteriore motivo di ricorso, circa la paventata impossibilità di procedere alla confisca del profitto di reato ai sensi dell´art. 19, comma 1, del D.lgs. 231/2001, secondo cui «nei confronti dell´ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato».
La Corte ha ritenuto che tale disposizione possa essere invocata solo in presenza di due requisiti: un profitto materialmente oggetto di sequestro; e un danneggiato che abbia richiesto ed ottenuto la restituzione di una parte della somma versata.
Nel caso in esame, invece, non era stato accertato che la società danneggiata avesse richiesto la somma sequestrata, e non vi erano quindi gli estremi per l´applicazione della norma.

