Confisca in caso di reato prescritto
Dopo la recente pronuncia (sentenza 13017/2015) con cui negava la confisca per equivalente in caso di reato prescritto, la Cassazione torna sul tema delle misure di sicurezza patrimoniali con l´ordinanza n. 12924/2015, questa volta rimettendo la questione alle Sezioni Unite.
La Suprema Corte si domanda se si possa disporre la confisca in presenza di un reato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, ovvero in caso di assenza della sentenza di condanna o di applicazione concordata della pena.
Il primo nodo da sciogliere riguarda la tipologia di misura applicabile, poiché la giurisprudenza distingue a seconda che si tratti di confisca diretta o per equivalente, «ammettendo, non senza contrasti – spiegano i giudici - la confiscabilità dei beni costituenti il prezzo o il profitto del reato prescritto solo nel primo caso».
Mentre nel secondo caso «tende a ritenere precluso il provvedimento ablatorio in presenza di un reato prescritto, in quanto attribuisce a tale tipo di confisca natura sostanzialmente sanzionatoria».
Quest´ultimo argomento è stato tra l´altro utilizzato dalla citata sentenza 13017/2015 per negare la validità del provvedimento ablatorio nei confronti dell´ente.
Terreno certamente meno ostico quello relativo alla confisca obbligatoria, dove – senza una pronuncia di condanna – la "via diretta” è ammessa per «colpire il soggetto che ha acquisito i beni illecitamente» ed «eliminare in maniera definitiva dal mondo giuridico e dai traffici commerciali valori patrimoniali la cui origine risale all´attività criminale posta in essere».
Occorre comunque valutare anche, come rileva l´ordinanza della Suprema Corte, in quale fase processuale interviene la prescrizione, poiché sono ben distinti i casi in cui vi sia o meno l´effettivo accertamento dei profili di responsabilità. Si pensi, ad esempio, all´estinzione dichiarata durante l´udienza preliminare o ancor peggio alla circostanza in cui l´azione penale non sia neppure stata avviata: è evidente come la misura di sicurezza sia da ritenersi preclusa, trattandosi di ipotesi in cui manca ogni tipo di accertamento circa la responsabilità dell´imputato.
L´altra questione rimessa al vaglio delle Sezioni Unite è relativa alle modalità da osservare in caso di confisca di somme di denaro depositate sul conto corrente. Quale tipologia si dovrà disporre: per equivalente o in via diretta?
Anche in questo caso non mancano orientamenti contrastanti e uno dei più recenti, tra l´altro confortato dalle Sezioni Unite, riferisce che quando il profitto del reato è costituito da somme di denaro è legittima la confisca diretta sul conto corrente nella disponibilità dell´imputato. Di conseguenza il sequestro e la successiva confisca del profitto costituito da denaro «non è subordinato alla verifica che le somme provengano dal delitto e siano confluite nella effettiva disponibilità dell´indagato, in quanto il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all´importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare».
Tuttavia, secondo tale orientamento, anche nella confisca diretta, così come in quella per equivalente, «diventa del tutto indifferente l´accertamento del collegamento pertinenziale tra bene e reato (…) determinando, sotto questo profilo, una sostanziale identità funzionale delle due tipologie di provvedimenti ablatori».
Ne derivano evidenti problematiche, non ultima l´esigenza di una diretta derivazione causale dall´attività del reo, intesa quale stretta relazione con la condotta illecita e ciò «al fine di evitare un´estensione indiscriminata ed una dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, indiretto o mediato, che possa scaturire da un reato».

