Confisca per equivalente in danno dell’ente
La confisca per equivalente, disposta a carico delle persone fisiche e degli enti condannati ai sensi del Decreto 231, deve essere revocata qualora sia maturata la prescrizione del reato presupposto prima del passaggio in giudicato della sentenza.
Lo ha stabilito la seconda sezione penale della Cassazione (sentenza del 27 marzo 2015 n. 13017/2015), intervenendo ancora una volta sul discusso istituto della confisca.
Questo il fatto.
In primo grado, i ricorrenti venivano condannati per il reato di associazione per delinquere e truffa aggravata e i legali rappresentanti delle società coinvolti in ordine all´illecito amministrativo di cui all´art. 24 del D.Lgs. 231/01. In appello, la Corte territoriale riformava parzialmente la prima decisione, dichiarando di non doversi procedere per l´associazione, reato estinto per prescrizione, ma confermando la confisca per equivalente nei confronti delle società.
Persone fisiche ed enti ricorrevano dunque per Cassazione denunciando l´illegittimità della misura ablatoria: illegittimità che è stata confermata.
La Corte, infatti, ha censurato la pronuncia di appello evidenziando come questa si richiamasse ad un orientamento giurisprudenziale che ammette la confiscabilità dei beni anche in presenza di reati estinti, senza però tener conto che nel caso di specie non si trattava di confisca semplice, bensì per equivalente.
Come noto, argomenta la Cassazione, «la confisca per equivalente opera, ove sia impossibile agire direttamente sui beni costituenti il profitto o il prezzo del reato, su utilità patrimoniali di cui il reo abbia comunque la disponibilità per un valore corrispondente. Si tratta di misura (…) connotata, quindi, da una ratio spiccatamente afflittiva».
Ed è proprio la natura afflittiva della misura a impedire che questa possa applicarsi anche in relazione ad un reato prescritto, perché, al contrario, c´è bisogno di una condanna nel merito a carico dell´incolpato.
Pertanto, concludono gli ermellini, «pur condividendosi l´affermazione che la sentenza di estinzione del reato per prescrizione non è una pronuncia ‘muta´ in ordine alla responsabilità dell´imputato (…), non può che ribadirsi (…) che nell´irrogazione di qualsiasi misura di carattere afflittivo connessa alla commissione di un fatto di reato non può prescindersi dall´accertamento pieno della responsabilità penale dell´imputato».
La sentenza è stata quindi annullata senza rinvio.

