Corte di Cassazione - sentenza 13 giugno 2014
Con la sentenza n° 25201/2014, depositata il 13 giugno scorso, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito un importante principio in materia di procedure concorsuali e, segnatamente, sugli effetti che ne conseguono nei giudizi per la responsabilità amministrativa degli enti.
Il caso di specie ha coinvolto una società ammessa - dapprima - alla procedura del concordato preventivo, cui tuttavia era statainflitta la misura del decreto di sequestro per equivalente. Ad avviso della difesa, il provvedimento avrebbe comportato un pregiudizio per i creditori terzi, costretti a sacrificare i loro crediti alla pretesa punitiva dello Stato.
Il Supremo Collegio sul punto ha anzitutto affermato che la misura era stata disposta in epoca antecedente all´ammissione alla procedura concorsuale; e la successiva dichiarazione di fallimento non avrebbe determinato l´estinzione dell´illecito o delle sanzioni irrogate a seguito del suo accertamento.
In altri termini, la dichiarazione di fallimento "non è equiparabile, per ragioni strutturali e funzionali, alla morte, traducendosi piuttosto in una procedura concorsuale che non determina giuridicamente l´estinzione del soggetto fallito e che è finalizzata al soddisfacimento dei creditori”.
Secondo la Corte di Cassazione, spetta dunque al giudice di merito disporre la confisca, in conseguenza dell´eventuale sentenza di
condanna, e di determinarne il relativo quantum, in considerazione della clausola di riserva di cui all´art. 19 del D.Lgs. n. 231/2001. La norma stabilisce, infatti, come nei confronti dell´ente sia "sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede".
In conclusione, ha sottolineato il Giudice di legittimità, è nel corso "del procedimento penale che si possono far valere, attraverso il curatore, i diritti acquisiti dai terzi in buona fede e che per tali ragioni il disposto sequestro non inciderà negativamente sui terzi”.

