Corte di Giustizia UE: sì ai protocolli di legalità negli appalti pubblici

La necessaria accettazione dei protocolli di legalità, da parte delle imprese che partecipano agli appalti pubblici, non contrasta con il diritto dell´Unione Europea.

 

È quanto sostiene la Corte di Giustizia che, con sentenza depositata lo scorso 22 ottobre nella causa C-425/14, ha dichiarato la compatibilità di tali strumenti con i principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. 

 

I fatti, nello specifico, risalgono al 2013, quando la Soprintendenza ai beni culturali di Trapani ha affidato a due società un appalto, del valore di oltre due milioni di euro, per il restauro degli antichi templi greci sul territorio. A causa dell´impugnazione presentata dall´impresa arrivata al secondo posto al termine della gara, l´Amministrazione ha annullato la prima aggiudicazione e affidato i lavori alla società ricorrente. 
L´esclusione delle due società inizialmente aggiudicatarie è stata giustificata con il mancato deposito, assieme all´offerta, dell´accettazione del protocollo di legalità (obbligatoria per partecipare alla gara stessa).

 

Il T.A.R. Sicilia ha respinto il ricorso contro la decisione dell´Amministrazione. Le società escluse hanno allora proposto appello davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che ha sollevato una questione pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia dell´UE.

 

L´Autorità, dopo un´attenta disamina della vicenda, ha ritenuto che «le norme fondamentali e i principi generali del Trattato FUE (Funzionamento dell´Unione Europea, ndr), segnatamente i principi di parità di trattamento e di non discriminazione nonché l´obbligo di trasparenza che ne deriva, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione di diritto nazionale in forza della quale un´amministrazione aggiudicatrice possa prevedere che un candidato o un offerente sia escluso automaticamente da una procedura di gara relativa a un appalto pubblico per non aver depositato, unitamente alla sua offerta, un´accettazione scritta degli impegni e delle dichiarazioni contenuti in un protocollo di legalità, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, finalizzato a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici».

 

Tuttavia, specifica la Corte, occorre non esagerare e calibrare con attenzione i contenuti dei protocolli. Infatti «nei limiti in cui tale protocollo preveda dichiarazioni secondo le quali il candidato o l´offerente non si trovi in situazioni di controllo o di collegamento con altri candidati o offerenti, non si sia accordato né si accorderà con altri partecipanti alla gara e non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla medesima procedura, l´assenza di siffatte dichiarazioni non può comportare l´esclusione automatica del candidato o dell´offerente da detta procedura».