Delega in materia ambientale ammessa nelle piccole imprese

La delega in materia ambientale è legittima anche in azienda di piccole dimensioni. Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza 27862/2015, depositata lo scorso 2 luglio.

 

I giudici della terza sezione penale hanno così respinto il ricorso presentato dal PM contro l´assoluzione pronunciata dal Tribunale di Cuneo nei confronti di tre manager, accusati del reato di inosservanza delle prescrizioni dell´autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Si tratta di un vero e proprio revirement nella giurisprudenza della Corte. Sino ad oggi, infatti, in campo ambientale era pacifico che la delega di  funzioni dovesse risultare "necessaria”, ossia giustificata dalle dimensioni o,
quantomeno, dalla complessità organizzativa dell´impresa.


In realtà, osservano gli ermellini, è giunta l´ora di «rivisitare l´orientamento giurisprudenziale» formatosi in materia.

Difatti, «a seguito della normativizzazione dell´istituto della delega nel c.d. Testo unico sulla sicurezza (d.lgs. 81 del 2008), l´attuale art. 16 del citato T.U. non contempla più tra i requisiti richiesti per attribuire efficacia all´atto di delega proprio quello della sua "necessità”, essendo oggi pacificamente ammissibile in campo prevenzionistico l´attribuzione delle funzioni delegate anche in realtà di modesta entità organizzativa. Ciò significa, pertanto, che il c.d. requisito dimensionale, per espressa volontà legislativa (…) non costituisce più condizione o requisito di efficacia di una delega di funzioni nella materia della prevenzione degli infortuni sul lavoro. Non può, pertanto, non riconoscersi come la presenza di una volontà legislativa ben determinata (…) nell´affine materia prevenzionistica, non esplichi i suoi effetti anche nella materia ambientale».

Il mantenimento del requisito dimensionale determinerebbe un´illogica disparità di trattamento tra situazioni analoghe: ad esempio, tra chi è delegato agli adempimenti ambientali e chi a quelli in ambito di sicurezza. Quindi, è il necessario rispetto del principio di non contraddizione che impone di rivisitare l´orientamento giurisprudenziale finora invalso, per giungere alla diversa conclusione della piena ammissibilità della delega in materia ambientale anche in realtà aziendali di piccole dimensioni, ovvero prive di complessità organizzative di rilievo.