Doppio binario sanzionatorio amministrativo e penale: dopo gli abusi di mercato è il turno delle fattispecie tributarie

Il Tribunale di Bologna ha proposto questione di legittimità costituzionale dell´art. 649 c.p.p. nella parte in cui non vieta un secondo giudizio a carico dell´imputato cui sia già stata comminata, per il medesimo fatto nell´ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione alla quale debba riconoscersi natura penale ai sensi della CEDU.

 

In particolare, con ordinanza del 21 aprile 2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio scorso la prima sezione del Tribunale Felsineo ha accolto la tesi dell’imputato, secondo cui il principio del doppio binario sanzionatorio previsto dalla legislazione italiana per omesso versamento d’IVA, punito in via amministrativa dall’art. 13, D. Lgs. 471/1997 e, in sede penale, dall’art. 10-ter D. Lgs. 74/2000, viola quel "ne bis in idem" più volte ribadito anche a livello europeo.

 

Il legislatore, codificando quest´ultimo assioma, ha infatti garantito che lo stesso soggetto non sia passibile di più procedimenti penali aventi ad oggetto il medesimo fatto storico. Non ha invece previsto lo stesso divieto per il caso in cui il giudizio già svoltosi non abbia natura penale ma, ad esempio amministrativa. Ciò a cui dovrebbe porsi rimedio.

 

Non possono, infatti, "disattendersi i criteri interpretativi delineati dalla Corte di Strasburgo sin dalla sentenza Engel e altri c. Paesi Bassi dell´8 giugno 1976 al fine di individuare la natura «penale» o meno di una sanzione tributaria”.

 

In particolare, con tale sentenza la Corte ha stabilito che il primo criterio da adottare consiste nella qualificazione della misura da parte del legislatore nazionale; tuttavia, se per le discipline locali la sanzione non ha natura penale, occorre fare riferimento agli altri due "Engel criteria”, tra loro alternativi, ovvero alla natura sostanziale della violazione ed  alla gravità della sanzione comminata.

 

Ed in tal modo deve concludersi "che la sanzione amministrativa prevista dall´art.13 d.lgs. n. 471/1997 abbia natura penale, in quanto volta alla punizione del colpevole, trattandosi di una sanzione avente natura non compensativa, bensì deterrente e punitiva, caratteri questi tipici della sanzione penale”.

 

In più, l´approccio sostanziale adottato dalla Corte Edu, svincolato dalla qualificazione formale attribuita dallo stato dell´Unione, è stato recentemente ribadito dalla sentenza EDU del 4 marzo 2014 Grande Stevens e altri c. Italia (v. articolo pubblicato da AODV231), che ha sancito l´incompatibilità con il divieto di ne bis in idem del regime del doppio binario sanzionatorio previsto dalla legislazione italiana per gli abusi di mercato. 

 

La pronuncia in esame si fonda sul principio per cui al fine di stabilire se ci si trovi al cospetto di uno stesso fatto non giudicabile due volte, non occorre fare riferimento alla "legal characterisation”, ovvero alla fattispecie astratta, ma al fatto concreto. Ciò che deve valere anche in materia tributaria.

 

In conclusione, argomenta il Tribunale, "appare non manifestamente infondata la q.l.c. proposta in  via  subordinata, in relazione all´art. 649 c.p.p. nella parte in cui detta disposizione non prevede l´applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio al caso in cui l´imputato sia stato giudicato, con provvedimento irrevocabile, per il medesimo fatto nell´ambito di un procedimento amministrativo per l´applicazione di una sanzione, alla quale debba riconoscersi natura penale ai sensi della CEDU e dei relativi protocolli”.