Ecoreati, approvata la riforma
Il Senato ha approvato a larga maggioranza (170 sì, 20 no e 21 astenuti) il DDL Ecoreati, che riforma il sistema dei delitti ambientali ed incide sulla responsabilità degli enti.
Il provvedimento introduce nel Codice Penale il titolo VI-bis "Dei Delitti contro l´ambiente”, con nuove fattispecie di reato. Trovano così disciplina: l´inquinamento ambientale (art. 452-bis) e la sua forma aggravata da morte o lesioni (art. 452-quater); il disastro ambientale (art. 452-quater); i delitti colposi contro l´ambiente (art. 452-quinquies); il traffico e l´abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies); l´impedimento del controllo (art. 452-septies); l´omessa bonifica (art. 452-terdecies).
Il testo prevede inoltre delle aggravanti nel caso di associazione per delinquere, semplice o di stampo mafioso (artt. 416 e 416-bis), finalizzata a commettere reati contro l´ambiente; ma anche per qualunque delitto comune, realizzato allo scopo di eseguirne uno o più tra quelli neo-introdotti.
La condanna o il patteggiamento comportano sempre la confisca – anche per equivalente - del prodotto o profitto del reato, o delle cose che sono servite a commetterlo. E con la sentenza, il giudice ordina «il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi», con costi a carico del condannato o delle persone giuridiche obbligate al pagamento in caso di sua insolvibilità.
A bilanciare la severità del sistema, è d´altra parte previsto che il ravvedimento operoso possa dar luogo a una consistente diminuzione delle pene (dalla metà a due terzi).
Per quel che riguarda la responsabilità da reato degli enti, la riforma interviene anche sull´art. 25-undecies del Decreto 231, aggiungendo le nuove fattispecie tra i reati presupposto. Di conseguenza:
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per la violazione dell´articolo 452-bis (inquinamento ambientale), l´ente risponde con la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
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in caso di disastro ambientale, la sanzione va da quattrocento a ottocento quote;
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per i delitti colposi contro l´ambiente, da duecento a cinquecento quote;
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in relazione ai delitti associativi aggravati, da trecento a mille quote;
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per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, ai sensi dell´articolo 452-sexies, la pena va da duecentocinquanta a seicento quote.
Nei casi di condanna per i delitti di inquinamento e disastro ambientale, la persona giuridica è inoltre soggetta alle sanzioni interdittive.
La legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.