Enti accreditati ai servizi di istruzione e formazione professionale

Il 4 agosto u.s., la Regione Lombardia ha approvato le nuove "Linee guida per la semplificazione degli obblighi di compliance per gli enti accreditati ai servizi di istruzione e formazione professionale e accreditati ai servizi al lavoro".

 

Il documento, che sostituisce il precedente del maggio 2012, intende fornire uno strumento di supporto agli Enti accreditati e agli Organismi di Vigilanza per garantire l´effettività e l´efficacia dei modelli di gestione e controllo, nell´ottica della semplificazione e razionalizzazione delle azioni da intraprendere.

 

Le Linee guida si propongono inoltre di armonizzare gli adempimentirelativi alla compliance nelle organizzazioni accreditate, tenendo conto che, da un lato, l´attuazione del Decreto 231 costituisce uno dei requisiti obbligatori per l´iscrizione agli albi regionali degli operatori accreditati ai servizi di istruzione e formazione professionale e ai servizi al lavoro. Dall´altro, che la legge del 6 novembre 2012, n. 190 ha disposto l´obbligatoria adozione di misure di prevenzione della corruzione.

 

Rispetto alla versione precedente, le nuove Linee guida si caratterizzano quindi per:


  • la semplificazione degli adempimenti e dei flussi informativi;
  • la differenziazione in relazione alla natura giuridica dell´ente all´attività svolta;
  • la proporzionalità, limitando gli adempimenti a quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi e le finalità stabilite dalla disciplina regionale.

 

Destinatari del documento sono l´Ente accreditato ed il suo OdV nella funzione di vigilanza "in ordine al funzionamento, all´efficacia e all´osservanza del modello di organizzazione e gestione adottato dall´accreditato, allo scopo di prevenire i reati presupposto della responsabilità amministrativa, in applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231”.

 

Per tali organismi, il soddisfacimento del requisito di compliance obbligatorio può alternativamente essere assolto attraverso:

 

1. l´adeguamento al modello di compliance ex d.lgs. 231/2001 per tutti gli enti aventi natura giuridica di diritto privato, ancorché privi di personalità giuridica, ovvero per gli enti pubblici economici;

2. l´adeguamento al modello di compliance ex l. 190/2012 per tutti gli enti pubblici territoriali e non economici.

 

In sintesi, tutte le formazioni tenute all´adozione del Piano triennale anticorruzione non sono soggette alle Linee guida allegate, eccezion fatta per le indicazioni sul debito informativo verso la Regione. Ogni ente accreditato è infatti tenuto a:

 

  • aggiornare la piattaforma regionale secondo i tempi e le modalità ivi stabilite e limitatamente alle informazioni essenziali richieste;
  • compilare il questionario di self risk assessment;
  • partecipare ai momenti formativi e informativi promossi dalla Direzione competente;
  • comunicare tempestivamente le variazioni della natura giuridica dell´ente, le operazioni straordinarie, e ogni altro atto o fatto che possa interferire direttamente e indirettamente con la compliance.

 

Con riferimento agli OdV, "in linea con quanto già precisato con il d.d.u.o. n. 4340 del 18 maggio 2012 e nella prospettiva della piena efficacia del modello preventivo a garanzia della corretta esecuzione dei servizi di interesse generale a tutela degli utenti finali, destinatari dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro, l´OdV deve possedere alcuni requisiti essenziali ed imprescindibili”.

 

Infatti, "secondo costante giurisprudenza, per essere considerato idoneo a svolgere il suo ruolo, l´OdV deve essere dotato dei seguenti requisiti:
 
  

  • Autonomia: gli autonomi poteri di iniziativa e controllo devono essere intesi come libertà di azione e autodeterminazione. Per soddisfare tali requisiti si suggerisce di collocare l´OdV, quale unità di staff, nell´ambito della struttura aziendale, esonerarlo da mansioni operative che possano pregiudicarne l´obiettività di giudizio e preservarlo da forme di condizionamento da parte dell´Ente ed in particolare del management aziendale.

  • Indipendenza e onorabilità: il requisito dell´indipendenza, quale necessaria condizione di assenza di conflitto di interesse e di indipendenza nei confronti della società e, quindi, del suo management. Si ritiene, in ogni caso, applicabile all´OdV il disposto dell´art. 2399 c.c. che per analogia stabilisce alcune cause di inconferibilità dell´incarico. Oltre alle prerogative di indipendenza, si suggerisce di valutare gli ulteriori requisiti di onorabilità, desumibili dalla normativa civilistica e segnatamente "l´interdetto, l´inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l´interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l´incapacità ad esercitare uffici direttivi”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2382 e 2399, comma 1, lett. a), del Codice Civile.
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  • Professionalità: con particolare riguardo all´idoneità delle competenze possedute dai componenti dell´OdV allo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge. Pur non richieste "precipue competenze di attività ispettiva, consulenziale ovvero la conoscenza di tecniche specifiche, idonee a garantire l´efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad essi demandati”,attesa la specificità della funzione attribuita all´OdV, la prassi quivi richiamata e condivisa ritiene" opportuno che i suoi componenti possiedano competenze o esperienze professionali tali da garantire l´efficace svolgimento della richiesta attività di vigilanza” e segnatamente specifiche competenze nel campo aziendalistico, con specifico riferimento all´organizzazione aziendale, al coordinamento di procedure e processi operativi, all´analisi, valutazione e gestione dei rischi, alle tecniche di campionamento statistico.
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  • Continuità d´azione: l´OdV deve svolgere una costante attività di monitoraggio sul modello; per "continuità d´azione” si intende sottolineare la necessità che la vigilanza sul modello non sia discontinua ma, al contrario, sia svolta con una periodicità tale da consentire all´OdV di ravvisare in tempo reale eventuali situazioni anomale. Al fine di garantire l´effettività del modello, l´OdV deve monitorare in modo costante la coerenza tra i comportamenti previsti nello stesso e le attività svolte in concreto dai suoi destinatari, svolgendo i propri compiti in modo sistematico (calendarizzazione delle attività, verbalizzazioni, flussi informativi, audit sul  modello, ecc.). L´azione di controllo e monitoraggio dell´Organismo deve essere svolta in continua dialettica e interazione con il management aziendale ed i soggetti collocati in posizione di staff.”