Falso in bilancio, per la responsabilità dell´ente è necessario che i giudici ne accertino l´interesse

Con sentenza 43689/15 depositata il 29 ottobre, la Cassazione ha definitivamente annullato la pronuncia della Corte di Appello di Roma che, per ben due volte, aveva condannato una società calcistica in relazione all´illecito di false comunicazioni sociali. L´accusa, elevata ai sensi dell´art. 25-ter del Decreto 231, sosteneva in particolare come tale società avesse gestito illegalmente la cessione di alcuni giocatori, al fine di abbassare i risultati di esercizio ed ottenere così un risparmio d´imposta. 

 

La Quinta sezione della Suprema Corte aveva annullato la prima condanna nel 2012, ritenendo che i giudici di merito non avessero accertato che il fatto generatore della responsabilità dell´ente fosse stato commesso nell´interesse o a vantaggio dello stesso. Aveva rinviato dunque il procedimento a Roma affinché la Corte d´Appello fornisse «un chiarimento sulla effettiva ricorrenza dell´interesse dell´ente nella commissione del mendacio ed anche in quali termini si prospetti detto interesse, coinvolgente la responsabilità dell´ente sportivo». 

 

I giudici di rinvio condannavano nuovamente l´ente, affermando che sussisteva un risparmio fiscale, e pertanto un interesse dell´ente, non avendo quest´ultimo «fornito elementi per ritenere che le operazioni fossero state poste in essere nell´esclusivo interesse proprio o di terzi».

 

La Prima sezione della Cassazione, investita del ricorso della società sportiva, ha infine annullato la sentenza senza alcun rinvio, mancando i «presupposti per ritenere che la falsità sia stata effettivamente finalizzata alla sottrazione di utili alla pretesa tributaria». 

 

L´operazione compiuta (sopravvalutazione dei giocatori) ha come effetto principale quello di aumentare i valori dell´attivo patrimoniale e, di conseguenza, la tassazione. Ciò che escluderebbe un interesse della società. Tuttavia è anche vero che il meccanismo nel suo complesso può aver comportato vantaggi fiscali: ma non spetta alla società dimostrare di non aver perseguito alcun interesse - argomenta la Corte -, mentre era compito dei giudici di merito spiegare se e come tale vantaggio fiscale fosse stato effettivamente conseguito. 

 

Non avendo i giudici colmato le lacune motivazionali già evidenziate dalla Cassazione nella pronuncia del 2012, la sentenza di condanna a carico dell´ente deve essere annullata.