Gare di appalto, le condanne “231” devono essere comunicate alla stazione appaltante

Ai fini del possesso dei requisiti generali di partecipazione alle procedure concorsuali, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare situazioni ed eventi potenzialmente rilevanti «in modo da permettere alla Stazione appaltante di espletare, con piena cognizione di causa, le valutazioni di sua competenza». Non è infatti «configurabile in capo all'impresa alcun filtro valutativo o facoltà di scegliere i fatti da dichiarare, sussistendo l'obbligo della onnicomprensività della dichiarazione».

Così ha statuito il Consiglio di Stato (sentenza 4192/2017), chiamato a dirimere una controversia relativa all’affidamento di un appalto in ambito sanitario, al quale una società aveva partecipato senza dichiarare di essere stata in precedenza condannata ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Alla società in questione erano stati contestati diversi reati, «riconducibili all’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti contro la salute pubblica, la fede pubblica, la frode in pubbliche forniture, la truffa ai danni di strutture sanitarie pubbliche e private», attraverso la sistematica violazione degli obblighi derivanti dai contratti stipulati.

L’ente era stato dunque condannato ex D.Lgs. 231/2001, per il reato di truffa, al pagamento della sanzione pecuniaria di 387.342,50 euro, con applicazione delle sanzioni interdittive (per la durata di un anno) del divieto di contrattare con la P.A. e del divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Nonostante ciò, in sede di partecipazione alla gara la società aveva omesso di dichiarare questo precedente penale, del quale la stazione appaltante era venuta a conoscenza solo in seguito al ricorso incidentale proposto da un altro partecipante.

A nulla sono valse le difese dell'ente, circa la non definitività della sentenza di primo grado, peraltro relativa a fatti risalenti a più di tre anni prima. Difese smentite dalle Linee Guida n. 6 dell’A.N.AC. che – oltre a confermare la rilevanza anche dei provvedimenti non definitivi – precisano come«il periodo di esclusione dalle gare non può superare i tre anni a decorrere dalla data dell’annotazione della notizia nel Casellario informatico gestito dall’Autorità o, per i provvedimenti penali di condanna non definitivi, dalla data del provvedimento».

Il dies a quo non è quindi la data di consumazione del reato, ma quella successiva dell’adozione del provvedimento giurisdizionale.