Gare di appalto, le condanne “231” devono essere comunicate alla stazione appaltante
Ai fini del possesso dei requisiti generali di partecipazione alle
procedure concorsuali, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare
situazioni ed eventi potenzialmente rilevanti «in modo da permettere alla
Stazione appaltante di espletare, con piena cognizione di causa, le valutazioni
di sua competenza». Non è infatti «configurabile in capo all'impresa
alcun filtro valutativo o facoltà di scegliere i fatti da dichiarare, sussistendo
l'obbligo della onnicomprensività della dichiarazione».
Così ha statuito il Consiglio di Stato (sentenza 4192/2017),
chiamato a dirimere una controversia relativa all’affidamento di un appalto in
ambito sanitario, al quale una società aveva partecipato senza dichiarare di
essere stata in precedenza condannata ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Alla società in questione erano stati contestati diversi reati, «riconducibili
all’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero
indeterminato di delitti contro la salute pubblica, la fede pubblica, la frode
in pubbliche forniture, la truffa ai danni di strutture sanitarie pubbliche e
private», attraverso la sistematica violazione degli obblighi derivanti dai
contratti stipulati.
L’ente era stato dunque condannato ex D.Lgs. 231/2001, per
il reato di truffa, al pagamento della sanzione pecuniaria di 387.342,50 euro,
con applicazione delle sanzioni interdittive (per la durata di un anno) del
divieto di contrattare con la P.A. e del divieto di pubblicizzare beni e
servizi.
Nonostante ciò, in sede di partecipazione alla gara la società
aveva omesso di dichiarare questo precedente penale, del quale la stazione
appaltante era venuta a conoscenza solo in seguito al ricorso incidentale
proposto da un altro partecipante.
A nulla sono valse le difese dell'ente, circa la non definitività
della sentenza di primo grado, peraltro relativa a fatti risalenti a più di tre
anni prima. Difese smentite dalle Linee Guida n. 6 dell’A.N.AC. che – oltre a
confermare la rilevanza anche dei provvedimenti non definitivi – precisano come«il periodo di esclusione dalle gare non può superare i tre anni a decorrere
dalla data dell’annotazione della notizia nel Casellario informatico gestito
dall’Autorità o, per i provvedimenti penali di condanna non definitivi, dalla
data del provvedimento».
Il dies a quo non è quindi la data di consumazione del reato, ma quella successiva dell’adozione del provvedimento giurisdizionale.

