I “confini” del profitto da reato

La confisca per equivalente si applica anche al solo risparmio di spesa. Con la sentenza 20093/2015, la Corte di Cassazione torna sul tema del sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca. E coglie l´occasione per ripercorrere lo sviluppo giurisprudenziale del concetto di profitto del reato. 

 

Proprio nell´interpretare l´istituto della confisca ex art. 19 del D.Lgs. 231/2001, già nel 2008 le Sezioni Unite avevano chiarito che il profitto del reato doveva intendersi quale «complesso dei vantaggi economici tratti dall´illecito e a questo strettamente pertinenti, dovendosi escludere (…) l´utilizzazione di parametri valutativi di tipo aziendalistico». Avevano quindi precisato che all´espressione "vantaggio economico” non doveva attribuirsi il significato di "utile netto” o di "reddito”, bensì quello di «beneficio aggiunto di tipo patrimoniale», perché il profitto «non può essere inteso, riduttivamente solo come espressione di una grandezza residuale o come reddito di esercizio, determinato attraverso il confronto tra componenti positivi e negative del reddito»

 

Il profitto ricomprende «qualsiasi utilità o vantaggio suscettibile di valutazione patrimoniale ovvero economica». Dev´essere perciò considerato come «un effettivo arricchimento, che si traduce in un vantaggio effettivamente conseguito o da conseguirsi con certezza e previsione, dovendosi escludere da tale ambito quelle utilità non ancora percepite dall´ente ma soltanto attese».

 

In virtù di tale interpretazione, la Suprema Corte ha dunque considerato quale "vantaggio effettivamente conseguito” anche il cosiddetto risparmio di spesa: quello che, ad esempio, l´ente può incamerare con la mancata adozione di qualche «oneroso accorgimento di natura cautelare o nello svolgimento di una attività in una condizione che risulta economicamente favorevole, anche se meno sicura di quanto dovuto» (come stabilito dalle Sezioni Unite in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro). 

 

In conclusione, costituiscono un vantaggio – aggredibile dalla misura cautelare del sequestro - anche tutte le trasformazioni che può subire il bene direttamente derivante dal reato (si pensi a tutto quel che può essere acquistato con il denaro derivante dalla condotta illecita e attribuibile al reo).