Il difensore di fiducia dell’ente può esser nominato dal rappresentante legale
È ammissibile la richiesta di riesame contro il decreto di sequestro preventivo, proposta dal difensore di fiducia dell´ente in assenza del previo atto formale di costituzione previsto dall´art. 39 del D.Lgs. 231/2001? A tale questo hanno risposto le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 33041/15 depositata ieri.
Secondo l´art. 39 del Decreto 231 (”Rappresentanza dell´ente”), la società si costituisce depositando nella cancelleria dell´autorità giudiziaria una dichiarazione contenente, a pena di inammissibilità: «la denominazione dell´ente e le generalità del suo legale rappresentante; il nome ed il cognome del difensore e l´indicazione della procura; la sottoscrizione del difensore; la dichiarazione o l´elezione di domicilio».
Le Sezioni Unite riconoscono che l´iter non è di immediata realizzazione, soprattutto per le società di grandi dimensioni al cui interno le decisioni devono essere assunte in maniera collegiale, e che spesso la tempistica di convocazione degli organi consiliari si scontra con le attività del procedimento penale, caratterizzate dai cosiddetti "atti a sorpresa”.
Per questo motivo, i supremi giudici sanciscono l´ammissibilità «della richiesta di riesame presentata, ai sensi dell´art. 324 c.p.p., avverso il decreto di sequestro preventivo dal difensore di fiducia nominato dal rappresentate dell´ente secondo il disposto dell´art. 96 c.p.p., ed in assenza di un previo atto formale di costituzione a norma dell´art. 39 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sempre che, precedentemente o contestualmente alla esecuzione del sequestro, non sia stata comunicata la informazione di garanzia prevista dall´art. 57 del d.lgs. medesimo».
In altri termini, l´intervento del difensore di fiducia nominato ex art. 96 c.p.p. è concesso solo se l´ente non abbia già ricevuto notizia del procedimento.
Ma la sentenza specifica che, in ogni caso, la nomina del difensore non può pervenire dal «rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non potendo provvedere a causa di tale condizione di incompatibilità alla nomina del difensore di fiducia dell´ente per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall´art. 39». Sarà pertanto «inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile d´ufficio ai sensi dell´art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p. la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presenta dal difensore dell´ente nominato dal rappresentante che sia imputato o indagato del reato da cui dipende l´illecito amministrativo».

