Il discrimine tra concussione, induzione e truffa aggravata
Costringere qualcuno a dare o promettere utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, senza che ne ricavi lui stesso un qualche vantaggio, è condotta che integra il reato di concussione e non quello di induzione indebita o di truffa aggravata.
Così la Corte di Cassazione, con sentenza 41317/15 depositata il 14 ottobre, ha respinto il ricorso degli imputati che, condannati in appello per concussione, chiedevano la derubricazione in una delle due meno gravi fattispecie (di induzione e truffa, appunto).
Nel caso in esame, un consulente tecnico nominato dal giudice ed il suo collaboratore avevano prospettato «al creditore procedente la necessità di versare loro somme di denaro onde ottenere l´esecuzione della sentenza» che lo aveva visto vittorioso e quindi la prevista demolizione di alcune opere. Altrimenti, avevano minacciato i due, «la procedura non sarebbe andata avanti».
La Suprema Corte ha rigettato i motivi degli imputati, conducendo un´interessante digressione sulla distinzione tra le diverse fattispecie in causa e, in particolare, tra i due reati contro la Pubblica Amministrazione di rilievo "231”.
Nella sentenza si legge dunque che il discrimine tra concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità va individuato «nella dicotomia minaccia-non minaccia». In pratica, mentre la concussione sussiste «in presenza di un abuso costrittivo del pubblico ufficiale, attuato mediante violenza o minaccia, da cui derivi una grave limitazione della libertà di autodeterminazione del destinatario, che, senza ricevere alcun vantaggio, venga posto davanti all´alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell´utilità», l´induzione «è caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che lasci al destinatario un margine significativo di autodeterminazione e si coniughi con il perseguimento di un indebito vantaggio per il privato».
Quanto invece all´individuazione della linea di demarcazione tra concussione e truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale, rilievo centrale va attribuito alla «circostanza che nella concussione il privato mantiene la consapevolezza di dare o promettere qualcosa di non dovuto, mentre nella truffa la vittima viene indotta in errore dal soggetto qualificato circa la doverosità oggettiva della dazione o promessa».

