Il profitto del reato va commisurato solo al diretto beneficio indebitamente ottenuto
Il profitto da reato confiscabile alla persona giuridica ex articolo 19 D. Lgs. 231/2001 è solo l´impianto fotovoltaico realizzato illecitamente, non l´incentivo erogato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per l´energia prodotta dallo stesso impianto.
Con la sentenza 33226/2015 del 28 luglio, la Corte di Cassazione riafferma l´orientamento secondo il quale, in tema di responsabilità degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca «si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, ma, nel caso in cui questo venga consumato nell´ambito di un rapporto sinallagmatico, non può essere considerato tale anche l´utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell´esecuzione da parte dell´ente delle prestazioni che il contratto gli impone».
Nel caso in esame, la società avrebbe corrotto alcuni funzionari pubblici per ottenere l´autorizzazione unica necessaria a realizzare un impianto fotovoltaico. Il Tribunale di Ancona aveva quindi ribadito il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni della società, fino alla concorrenza di circa 550mila euro.
La Suprema Corte ha dichiarato parzialmente fondato il ricorso proposto dal difensore della società, annullando con rinvio «limitatamente alla determinazione del profitto e della corrispondente somma da sequestrare in funzione della confisca». Somma che il Tribunale aveva indicato correlata «agli importi corrisposti dal GSE alla società per la tariffa incentivante riconosciuta, ma ottenuta mediante la corruzione dei pubblici ufficiali».
Respingendo altri motivi di ricorso, sul punto i giudici hanno invece dichiarato che il profitto va commisurato solo in base al diretto beneficio indebitamente ottenuto (realizzazione dell´impianto). E non - come avvenuto - «alle conseguenze indirette di tale illecito beneficio individuate nella percezione delle somme liquidate a seguito della erogazione della energia elettrica in base alla convenzione con l´ente gestore che (…) non risulta attinta da profili di illiceità».

