Il sequestro preventivo può “convivere” con la procedura concorsuale

È legittimo mantenere il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni di una società, nei cui confronti pende un procedimento per responsabilità amministrativa nascente da reato (art. 640, comma 2, c.p.), anche quando sopravviene a carico dell´ente una procedura concorsuale.

 

Questo il principio affermato dalla Cassazione, con la sentenza 41354/2015 dello scorso 14 ottobre. In conformità al precedente indirizzo giurisprudenziale (sentenze 20443/2007, 20216/2013 e 25201/2014), la Corte supera dunque l´assunto secondo cui la normativa fallimentare pone il divieto di azionare vincoli patrimoniali (nel caso di specie, il sequestro) nei confronti di una società in concordato: divieto legato al fatto che i beni sarebbero solo formalmente di proprietà dell´ente, e in realtà destinati alla mera soddisfazione dei creditori.

 

Inoltre - aggiunge la Cassazione - nella fattispecie in esame il decreto di sequestro emesso dal GIP riporta una data addirittura antecedente a quella del provvedimento di ammissione al concordato. E quindi il vincolo è stato imposto prima dell´impegno assunto dalla società rispetto alle proprie obbligazioni.

 

Di tutt´altro profilo la successiva eccezione sollevata dalla difesa dell´ente, che prospettava la violazione dell´art. 47 del D. Lgs. 231/2001, sostenendo che il GIP avrebbe dovuto fissare il contraddittorio prima di emettere la misura cautelare. Sul punto, la Corte ha ritenuto di non doversi pronunciare, perché il difensore non aveva manifestato tale motivo in fase di merito (dinanzi al giudice del riesame).