Impiego di denaro illecito, reato anche se non avviene in attività legali

Per configurare il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita non occorre necessariamente che «il reimpiego (…) avvenga in attività lecite, né che tali attività siano svolte professionalmente».

 

Questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione che, superando una lacuna normativa, con sentenza 42579/2015 affronta un aspetto taciuto dall´art. 648-ter del Codice penale. Il quale parla di «attività economiche o finanziarie», ma senza specificarne la natura.

 

Spiega tuttavia la Suprema Corte che il delitto di impiego di denaro illecito (già ricompreso tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001) può avvenire anche attraverso attività illegali.

 

I giudici richiamano a tal proposito un precedente indirizzo giurisprudenziale: quello della sentenza 9026/2014, in cui la Cassazione osservava come il bene giuridico tutelato dall´articolo 648-ter c.p. sia costituito «dall´ordine economico» e dalla volontà del legislatore di evitare che questo «possa subire gravi turbamenti, anche sotto forma di violazione del principio della libera concorrenza, posto che la disponibilità di ingenti risorse a costi inferiori a quelli dei capitali leciti consente alle imprese criminali di raggiungere più facilmente posizioni monopolistiche».


La nuova pronuncia della Corte ribadisce, inoltre, il concetto secondo cui «non è necessario che la condotta di reimpiego presenti connotazioni dissimulatorie, volte ad ostacolare l´individuazione o l´accertamento della provenienza illecita dei beni» (come invece richiesto per il delitto di riciclaggio ai sensi dell´art. 648-bis).