Infortuni sul lavoro, i presupposti giuridici della responsabilità 231

Con sentenza del 25 febbraio 2015, la Corte di Cassazione ha precisato quali sono i presupposti giuridici minimi per affermare la responsabilità ex Decreto 231 a seguito di infortunio sul lavoro.

 

La Quarta Sezione ha così ricordato che «in conformità al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-septies, comma 3, la responsabilità giuridica dell´ente […] richiede,con riferimento alla commissione del reato di lesioni colpose, l´avvenuta verificazione di un´ipotesi di lesione grave (ai sensi dell´art. 583 c.p.), ossia di una lesione comportante, tra le altre ipotesi, la determinazione di una malattia della durata superiore ai 40 giorni».

 

È stata dunque annullata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di prime cure, in corso «nell´evidente errore di ritenere superiore al termine di 40 giorni l´intervallo di tempo intercorso tra la data dell´infortunio del 26/3/2009 e quella relativa alla "comunicazione inchieste infortuni” del 15/4/2009, successiva di soli 20 giorni al ridetto infortunio».

 

Il caso portato all´attenzione della Cassazione riguardava l´infortunio di un lavoratore caduto in una piscina in corso di manutenzione.

 

All´esito di tale episodio, veniva iscritto un procedimento per l´illecito di cui all´art. 25-septies d.lgs. 231, perché i legali rappresentanti delle società coinvolte «non avevano adottato alcun preventivo modello di organizzazione e di gestione relativo a una politica aziendale per la salute della sicurezza (ai sensi dell´art. 6, co. 2, lett. a, b, c, d, e), idoneo a prevenire reati della stessa specie».

 

Senza entrare nel merito della contestazione, la Corte ha annullato con rinvio, ritenendo «non adeguatamente motivata la decisione concernente la sussistenza del necessario presupposto fondante la responsabilità amministrativa delle società odierne ricorrenti, consistente nella pretesa avvenuta commissione di un reato di lesioni personali gravi».

 

Il Tribunale dovrà ora riesaminare le acquisizioni medico legali e motivare in ordine alla durata della malattia, nell´ottica di affermare la responsabilità dell´ente se questa risulti di durata superiore ai 40 giorni, o di negarla in caso contrario.