L’autoriciclaggio non è retroattivo
L´autoriciclaggio non può essere perseguito retroattivamente e il reato di frode fiscale, che ne costituisce il presupposto, va accertato e contestato, non potendosene solo presumere l´integrazione.
Lo precisa la sentenza 4920/15 della Corte d´Appello di Milano, tra le prime a trattare nel merito la nuova fattispecie.
La vicenda riguarda fatti antecedenti al 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore del reato di autoriciclaggio), relativi all´accusa di frode fiscale e di successivo riciclaggio.
Le contestazioni erano state riferite dalla Procura della Repubblica ad un imprenditore che, con una serie di operazioni societarie, aveva riciclato i proventi della frode fiscale presuntivamente perpetrata in concorso con il padre, attraverso la medesima struttura societaria.
La Corte d´Appello, nel riformare la sentenza in senso parzialmente favorevole, ha disposto l´assoluzione dell´imprenditore«per non aver commesso il fatto in quanto autore di autoriciclaggio, all´epoca non punibile ed oggi non perseguibile ex art. 2 c.p.».
L´imputato, quale responsabile del reato presupposto, non può infatti rispondere della fattispecie di riciclaggio, bensì del neo-introdotto autoriciclaggio che, tuttavia, non gli può essere contestato in virtù del principio dell´irretroattività della norma penale sfavorevole.
La sentenza di merito in commento, pur affermando un concetto pacifico in ambito penalistico, induce a riflettere su alcuni aspetti della nuova fattispecie.
In primo luogo, pare affermare come i reati fiscali ben possano comportare la responsabilità dell´ente per autoriciclaggio.
Inoltre, posto che quest´ultimo presuppone la commissione di un precedente reato ascrivibile al medesimo autore, è lecito chiedersi se, in concreto, un´accusa di autoriciclaggio possa essere elevata in presenza di reati presupposto commessi prima del gennaio 2015 o se, invece, ciò sia possibile solo per i reati presupposto integrati a partire da quella data. Sul punto, com´è noto, la dottrina è di fatto divisa.
È tuttavia certo, come giustamente ricorda la Corte d´Appello di Milano, che se il reato presupposto non è stato nemmeno accertato incidentalmente, non può ipotizzarsi né il riciclaggio, né tanto meno l´autoriciclaggio.

