L’imprudenza del dipendente infortunato non esclude la colpa del datore
Nessuna efficacia causale esclusiva può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato «che abbia dato occasione all´evento, quando questo sia da ricondursi anche all´insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio di siffatto comportamento».
Questo il principio adottato dal Tribunale di Ivrea (sentenza 684/2015), che - in riferimento alle lesioni personali gravi occorse a un operario e guarite in 8 mesi - ha condannato un imprenditore per violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il legale rappresentante della ditta individuale avrebbe, infatti, omesso ogni informazione e istruzione necessaria all´utilizzo in sicurezza dei macchinari e delle attrezzature da lavoro.
A nulla rileva, spiega il giudice, il comportamento della persona offesa che «ha messo le mani là dove non avrebbe dovuto», avendolo fatto «perché così gli era stato detto di fare e senza che nessuno lo avesse adeguatamente formato sul corretto funzionamento della macchina».
In conclusione, e richiamando l´orientamento della Corte di Cassazione, il comportamento negligente del lavoratore non esime il datore di lavoro dalle proprie responsabilità poiché, almeno nel caso di specie, «se fossero stati individuati i rischi connessi alla lavorazione e fosse stata fornita al lavoratore adeguata formazione, sicuramente l´evento non si sarebbe verificato».

