La responsabilità degli enti non è retroattiva

Con una recente sentenza (39373/2015 del 30 settembre), la Corte di Cassazione ha annullato l´ordinanza del Tribunale del riesame che in precedenza aveva revocato il decreto di applicazione del sequestro preventivo per equivalente già applicato ad una società.

 

Il caso riguarda molteplici condotte criminali ricomprese nel testo unico dell´ambiente, tra cui il reato di gestione non autorizzata di rifiuti e quello di traffico illecito di rifiuti (artt. 256 e 260 del D. Lgs. 152/2006) ovvero fattispecie integrate «necessariamente dalla realizzazione di più comportamenti della stessa specie» che si consumano con l´ultimo di questa serie di fatti.

 

Per esse, gli Ermellini hanno confermato la decisione del riesame in quanto, mancando la «prova della prosecuzione degli illeciti fino al luglio 2011, per il principio di legalità (art. 2 del D. Lgs 231/2001), non poteva applicarsi la normativa introdotta dal D. Lvo 7.7.2011 n. 121 che aveva esteso la responsabilità dell´ente anche per i reati ambientali».

 

Le condotte criminali antecedenti all´entrata in vigore del predetto articolato normativo non possono infatti essere contestate alla società in forza del principio di irretroattività sancito dall´art. 2 del D. Lgs. 231/2001 che, in conformità all´ordinamento nazionale, statuisce come «l´ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto».

 

Proseguendo la disamina del ricorso, la Corte di Cassazione rileva però l´errore commesso in relazione altri reati contestati all´ente, ovvero dello stoccaggio di rifiuti e dell´omessa bonifica, e per i quali il Tribunale del riesame aveva negato la prova della consumazione e prosecuzione degli illeciti oltre il luglio del 2011, negando la natura permanente delle violazioni. Il Giudice di Legittimità, diversamente dal Tribunale, ha considerato questi ultimi reati di natura permanente e ha pertanto ritenuto necessario annullare il provvedimento rinviando ad altra sezione del Tribunale del riesame per ulteriori valutazione.