La riparazione delle conseguenze del reato

Con la sentenza n. 18634 del 2015 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito ad una delicata e complessa questione inerente alla disciplina di cui al decreto legislativo 231/2001: con particolare riferimento all´applicazione, nell´ambito della fase cautelare, dell´art. 17 ("Riparazione delle conseguenze del reato”).

 

La norma, collocata nella sezione "Sanzioni in generale”, prevede che «ferma l´applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: a) l´ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) l´ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l´adozione e l´attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; c) l´ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca».

 

Tale disposizione, in forza dell´art. 49 del Decreto, è applicabile anche nel corso delle indagini preliminari. L´ente, qualora sottoposto cautelativamente all´applicazione di misure interdittive (nel caso di specie, del divieto di contrattare per sei mesi con la pubblica amministrazione per gravi fatti corruttivi e di turbativa d´asta, consumatisi nell´ambito dell´attività di una s.p.a.), al fine di ottenerne la sospensione, può infatti chiedere al giudice «di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l´esclusione di sanzioni interdittive, ai sensi dell´art. 17».

 

Se decide di accogliere l´istanza, sentito il pubblico ministero, il giudice determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine entro cui l´ente deve provvedere alle attività riparatorie.


Nel caso sottoposto all´attenzione della Suprema Corte (e già brevemente commentato da AODV231), il G.I.P., scaduto il termine concesso a beneficio dell´ente, riteneva che i provvedimenti riparatori non fossero adeguati e decideva, pertanto, di ripristinare la misura cautelare.

 

Nel ricorso proposto contro tale provvedimento, la Cassazione prende le distanze dalla tesi avallata dalla pubblica accusa, ove si evidenziava come gli strumenti rimediali elencati nell´art. 17 costituirebbero l´unica soluzione percorribile ai fini dell´eliminazione del rischio di recidiva nella commissione dei reati da parte dell´ente.

 

A giudizio della Suprema Corte, la tesi accusatoria è smentita dal tenore letterale del comma 1 dell´art. 50 del D. Lgs. 231, che pone in alternativa, quali fattori di revoca della misura applicata, l´effettuazione degli adempimenti di cui all´art. 17 e la mancanza sopravvenuta delle condizioni indicate nell´art. 45, che indica, tra i presupposti applicativi delle misure cautelari, il rischio di recidiva.

 

In particolare, la Corte sostiene che, se è vero che il sistema sembrerebbe preferire i meccanismi riparatori di cui all´art. 17, considerare tale soluzione come l´unica in grado di impedire l´adozione di misure cautelari contrasterebbe con i principi generali e, nello specifico, con l´assunto che vede l´applicazione di dette misure subordinate al carattere dell´urgenza, in attesa dell´accertamento definitivo della responsabilità dell´ente.

 

A riprova di tale convincimento, la sentenza in commento sottolinea come l´incentivazione agli adempimenti di cui all´art. 17 non si limiti alla mera sospensione del trattamento cautelare, ma abbia uno scopo ulteriore: cioè quello di prevenire l´irrogazione di misure interdittive anche nell´ipotesi in cui sia riconosciuta in giudizio la responsabilità dell´ente.

 

Di conseguenza, è chiaro come, nell´applicazione delle misure cautelari interdittive di cui al Decreto 231 e della relativa possibile sospensione delle stesse, non possa operare una presunzione legale e assoluta di inidoneità di qualsivoglia modello rimediale alternativo rispetto a quello previsto dall´art. 17. Con l´esplicita precisazione - sottolineata dalla Corte - che, qualora l´ente scelga una strada diversa rispetto a quella descritta nella norma indicata, questa dovrà essere comunque attentamente valutata dal giudice, nel suo significato di effettiva, concreta e verificata eliminazione del rischio di recidiva. Si dovrà accertare, in sostanza, che il percorso intrapreso dall´azienda possa essere parimenti efficace a prevenire la commissione di nuovi reati nello svolgimento della sua attività.

 

Da quanto messo in rilievo emerge come sia ben possibile che, pur nella mancata realizzazione delle condizioni di cui all´art. 17, il giudice possa comunque disporre la revoca o la sostituzione della misura interdittiva applicata, qualora ritenga che essa non trovi ulteriore legittimazione nelle condizioni di fatto sulle quali dovrebbe in concreto produrre effetti.

 

In tale ipotesi – evidenzia, infine, la Cassazione – è tuttavia importante che il giudice definisca in maniera completa la procedura di sospensione della misura cautelare interdittiva, che presenta una marcata autonomia nell´ambito del subprocedimento cautelare. Ciò emerge dal fatto che, per la sua applicazione, a garanzia della serietà dell´impegno a realizzare gli adempimenti di cui all´art. 17, il legislatore ha richiesto il versamento di una cauzione idonea e ha stabilito che tale cauzione venga incamerata dall´Erario quando l´impegno stesso non risulta onorato dall´ente richiedente. È pertanto fondamentale che, una volta aperta, la procedura venga definita proprio in considerazione delle conseguenze che si determinano in merito alla restituzione o all´acquisizione del denaro versato a titolo di cauzione.

 

A giudizio della Suprema Corte, se nel momento dell´ipotetico ripristino della misura cautelare la legittimazione della cautela stessa risulta venuta meno, per ragioni diverse dall´integrazione della fattispecie estintiva, ciò non implica che la garanzia patrimoniale non debba operare. A sostegno di tale convincimento, gli Ermellini mettono in rilievo come la società assoggettata al procedimento, attraverso l´accoglimento della domanda di sospensione, ottenga comunque un rilevante vantaggio di fatto, non altrimenti acquisibile, cioè la paralizzazione, almeno momentanea, dell´effetto inibitorio della misura applicata. È quindi del tutto logico che la garanzia venga attuata a prescindere dalle vicende indipendenti che, in ipotesi, potrebbero produrre un effetto di delegittimazione della misura e, in particolare, dalla ipotizzata e solo sopravvenuta cessazione delle esigenze cautelari originariamente individuate dal giudice.