La società risponde ai sensi della “231” anche quando il manager viene assolto

La società è sanzionabile anche quando l´autore del reato presupposto viene assolto. A prescindere da chi lo abbia commesso, l´illecito sarebbe infatti il frutto di una politica aziendale deviante o di una falla organizzativa che implica la responsabilità amministrativa dell´ente. 

 

Tale principio, contenuto anche in un´altra recente pronuncia di legittimità, è stato ribadito dalla Cassazione che - con sentenza 35818/15 del 2 settembre - nell´ambito dell´inchiesta Parmalat ha reso definitiva la sanzione pecuniaria inflitta all´istituto di credito Citibank (mentre un manager è stato assolto dal reato di aggiotaggio). 

 

La prima sezione penale ha dunque argomentato che l´illecito ai sensi del Decreto 231 non consiste in una responsabilità sussidiaria per il fatto altrui, sulla falsariga della responsabilità civile da reato del dipendente o preposto. La persona giuridica è punita per il fatto proprio, e a giustificare l´autonomia del suo addebito è la necessità di poter muovere «(direttamente) all´ente un rimprovero fondato sul fatto che il reato possa considerarsi espressione di una "politica aziendale” deviante o comunque frutto di una "colpa d´organizzazione”»

 

Come già spiegato dalle Sezioni Unite, con la nota sentenza 38343/2014, la responsabilità dell´ente si fonda sull´obbligo di attuare le cautele necessarie a prevenire la commissione di alcuni reati, «adottando iniziative di carattere organizzativo e gestionale in base a un "modello” che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli. E la colpa dell´ente consiste nel non avere ottemperato a tale obbligo»

 

La circostanza che tale colpa assuma rilievo solo per effetto della commissione di uno specifico fatto reato, compreso nell´elenco del Decreto, non ne mina la natura "personale”, e perciò autonoma, iferibile a un deficit organizzativo, che attiene alla «mancata adozione di un modello precauzionale astrattamente idoneo a prevenire non solo e non tanto la singola rottura dello schema legale realizzata dal soggetto imputato del reato presupposto, ma le carenze strutturali e di sistema che accadimenti di quella fatta alimentano e favoriscono».