La tenuità del fatto non consente la revoca delle condanne definitive

La tenuità del fatto lascia integro il reato nei suoi elementi costitutivi e non può essere applicata retroattivamente sulle condanne già definitive.

In questi termini si è espresso il Giudice delle indagini preliminari di Milano, tra i primi a pronunciarsi sul nuovo istituto in veste di giudice dell’esecuzione.

E’ stato così dichiarato inammissibile l´incidente di esecuzione presentato da un condannato per esercizio abusivo della professione con sentenza diventata irrevocabile alla fine del 2012.

Il ricorso invocava la revoca della condanna sulla base dell’art. 673 del codice di procedura che impone al giudice di "cancellare” la condanna nel caso di abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice. A queste conclusioni, secondo l’interessato, condurrebbe il decreto legislativo n. 28 del 2015 che ha appunto introdotto nel Codice penale la causa di non punibilità per i fatti di più lieve entità.

Interpretazione respinta tuttavia dal Giudice milanese, secondo cui il nuovo articolo 131-bis c.p. "prevede non una "abolitio criminis” di cui all’art. 2, comma 2, c.p., bensì uno "ius superveniens”, una norma sostanziale più favorevole al reo di cui all’art. 2, comma 4, c.p., che contiene il limite del giudicato, in questo caso ormai perfezionato”. La condanna definitiva non può dunque essere revocata se ricorrono gli estremi della particolare tenuità, perché "il fatto è pur sempre qualificabile, ed è qualificato dalla legge, come «reato»”.

La Cassazione, ricorda il G.I.P., non si è ancora espressa sul punto. Tuttavia, la stessa Corte ha in passato effettuato un confronto "tra la «non punibilità» introdotta dall’art. 131 bis c.p. ed altri istituti normativi che hanno ammesso la revocabilità della sentenza, escludendo la assimilazione tra detti istituti”, con ciò ammettendo, in sostanza, che la causa sopravvenuta di non punibilità per tenuità del fatto non giustifica un ricorso indirizzato a ottenere la revoca della sentenza.