Legge di delegazione europea 2014 all’esame della Camera
Approvata al Senato il mese scorso, il DDL (C. 3123) con "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l´attuazione di altri atti dell´Unione europea - Legge di delegazione europea 2014” è ora all´esame delle Commissioni della Camera.
Tra i diversi atti comunitari cui si vuol dare esecuzione, ai fini della responsabilità degli enti è di particolare importanza la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio UE del 24 febbraio 2005, relativa al reciproco riconoscimento dellesanzioni pecuniarie inflitte anche a persone giuridiche.
L´Italia avrebbe dovuto in realtà conformarsi già dal 2007; ma nonostante fosse stata poi emanata la legge 34/2008 che doveva provvedere in tal senso, si è giunti ad un nulla di fatto.
Solo oggi, dunque, si torna a parlare di questa decisione quadro. Secondo la quale l´autorità giudiziaria italiana che, all´esito di un procedimento giurisdizionale, abbia condannato una persona fisica o giuridica al pagamento di una pena pecuniaria, può chiederne il riconoscimento e l´esecuzione allo Stato membro in cui la persona fisica o giuridica dispone di beni e redditi, ovvero ha la residenza abituale o la propria sede.Specularmente, ogni provvedimento analogo adottato dall´autorità giudiziaria di un altro Stato membro, che infligga una sanzione pecuniaria, penale o amministrativa, può trovare riconoscimento ed esecuzione in Italia.
Altro tema di rilievo è quello contenuto nella direttiva 2014/57/UE e nel regolamento n. 596/2014 in materia di abusi di mercato.
In particolare, nel recepire questi provvedimenti, il Governo dovrà attenersi ad alcuni principi direttivi specifici:
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rivedere, in modo tale da assicurarne l´adeguatezza, i minimi edittali delle sanzioni di cui agli articoli 187-bis e 187-ter del Testo unico della Finanza (D. Lgs. 58/98), fissandoli in misura non inferiore a 20.000 euro;
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rivedere l´articolo 187-sexies dello stesso decreto legislativo, in modo tale da assicurare l´adeguatezza della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014;
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prevedere che siano individuate condotte dolose gravi di abuso di mercato punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive;
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evitare la duplicazione o il cumulo di sanzioni penali e amministrative per uno stesso fatto illecito, attraverso la distinzione delle fattispecie, o attraverso previsioni che consentano l´applicazione della sola sanzione più grave, ovvero che impongano all´autorità giudiziaria o alla Consob di tenere conto, al momento dell´irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già comminate.
Si tratta, in sostanza, di criteri noti al nostro paese, di recente condannato dalla CEDU per il doppio binario sanzionatorio amministrativo e penale in materia di market abuse.
Ulteriori aspetti di novità per gli enti potrebbero derivare, infine, dalla delega al Governo per l´attuazione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e di quelli correlati.
La direttiva prevede infatti che i Paesi Ue stabiliscano «norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali adottate ai sensi della presente direttiva”, prendendo inoltre "tutti i provvedimenti necessari per l´applicazione di tali sanzioni». Un intervento che di fatto potrebbe investire il regime di responsabilità delle persone giuridiche.

