Lista Vaduz, i dati bancari sottratti all’estero sono utilizzabili dal Fisco italiano

Sono utilizzabili i dati trafugati dal dipendente di una banca estera e ottenuti dal Fisco italiano attraverso gli strumenti di cooperazione comunitaria.

 

Così afferma la Cassazione (sentenza 16950/2015 del 19 agosto), in riferimento alla possibilità di impiego della cosiddetta "Lista Vaduz”: documentazione sulla clientela straniera sottratta - in violazione del segreto bancario – da un funzionario della LGT Bank di Vaduz (Liechtenstein), poi acquisita dalle autorità tedesche e quindi divulgata ad altri Paesi UE.

 

L´Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso contro una sentenza della Ctr di Bolzano che, accogliendo l´appello del contribuente, annullava le pretese della stessa Agenzia relative a imposte e sanzioni collegate a disponibilità finanziarie detenute all´estero. A parere dei giudici di merito, infatti, l´uso dei dati rubati contrastava con l´art. 191 c.p.p., che prevede un generale divieto di utilizzo processuale di prove assunte in violazione di legge.

 

Richiamando i principi di due ordinanze gemelle (8605 e 8606 del 28 aprile scorso, relative alla "Lista Falciani”), la Suprema Corte ha accolto il ricorso delle Entrate, cassando la sentenza impugnata e rinviando la controversia ad altra sezione della Ctr.

 

A legittimare i dati provenienti da un´autorità straniera – spiega la Cassazione - è la direttiva 77/799/CEE sull´assistenza nel settore delle imposte, secondo cui gli Stati «debbono scambiarsi, a richiesta o no, ogni informazione che sembri utile per un corretto accertamento delle imposte sul reddito o sul patrimonio». Direttiva che non prevede il segreto bancario quale limite alla cooperazione informativa.

 

A giustificare l´uso di dati trafugati sono, d´altra parte, i rapporti di autonomia tra il procedimento penale e quello tributario. In quest´ultimo ambito, infatti, non c´è alcuna previsione generale di inutilizzabilità dei documenti "irritualmente acquisiti”, come accade in campo penale con l´articolo 191 c.p.p.

 

«L´amministrazione finanziaria, nell´attività di contrasto e accertamento dell´evasione fiscale può, in linea di principio, avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche unico, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una specifica disposizione della legge tributaria o dal fatto di essere stati acquisiti in violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale», precisa la Corte.

 

Concludendo che «sono perciò utilizzabili nell´accertamento e nel contenzioso con il contribuente, i dati bancari acquisiti dal dipendente di una banca residente all´estero e ottenuti dal fisco italiano mediante gli strumenti di cooperazione comunitaria, senza che assuma rilievo l´eventuale illecito commesso dal dipendente stesso e la violazione dei doveri di fedeltà verso l´istituto datore di lavoro e di riservatezza dei dati bancari, che non godono di copertura costituzionale e di tutela legale nei confronti del fisco medesimo. Spetta al giudice di merito, in caso di rilievi avanzati dall´amministrazione, valutare se i dati in questione siano attendibili, anche attraverso il riscontro delle contestazioni mosse dal contribuente».