Market abuse e divieto di doppia sanzione

Il sistema del doppio binario  sanzionatorio – amministrativo e penale – previsto dal nostro ordinamento per alcune fattispecie è illegittimo soltanto quando la prima sanzione sia afflittiva al punto da risultare sostanzialmente penale e riguardi fatti identici a quelli perseguiti penalmente. 

 

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza che chiarisce la portata delle argomentazioni spese dalla Corte Europea dei Diritti dell´Uomo nel caso Grande Stevens (già trattato da AODV231, v. nota)
 
Si ricorda che la CEDU, in quell´occasione, ha ritenuto che la disciplina nazionale in tema di abusi di mercato, caratterizzata dal cumulo di pena e sanzione amministrativa, contravvenga al diritto comunitario nella parte in cui sancisce il divieto di ne bis in idem, secondo cui nessuno può essere punito due volte per il medesimo fatto.

 

I Giudici europei hanno infatti osservato che le sanzioni applicabili dalla Consob per il market abuse sono talmente onerose da risultare sostanzialmente penali e che la condotta punita in sede amministrativa è identica a quella oggetto di reato, di talchè può certamente dirsi violato il divieto in parola, per il quale importa la natura sostanziale delle pene al di là della loro formale classificazione.

 

Nei giorni scorsi, la Cassazione ha richiamato i medesimi argomenti per giungere a conclusione opposta con riferimento all´irregolare tenuta dei registri di sostanze psicotrope di cui all´art. 68 TU Stupefacenti, fattispecie che ad avviso dei ricorrenti violava il ne bis in idem perché punita sia in via amministrativa che penale. 

 

La Corte ha tuttavia escluso, anzitutto, che le due ipotesi di irregolare tenuta – amministrativa e penale – abbiano ad oggetto gli stessi fatti, ed ha inoltre evidenziato che il divieto di un doppio giudizio "non opera in via generale ma solo nelle ipotesi in cui la procedura amministrativa sfoci in un provvedimento particolarmente afflittivo e la decisione sia divenuta definitiva”, con ciò confermando la condanna impugnata.

 

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