Misure cautelari

Con una recente ordinanza, il G.I.P. del Tribunale di Rovigo ha rigettato la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero di applicare l´interdizione dall´esercizio dell´attività ovvero, in via subordinata, della nomina di un commissario giudiziale, nei confronti di società indagate ai sensi dell´art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001, motivata dal pericolo di reiterazione.


Le imprese, a seguito di un evento mortale, si erano attivate dimostrando di aver tempestivamente avviato un processo di regolarizzazione sugli adempimenti in materia di salute sicurezza e di essersi dotate di un modello organizzativo che, seppur non valutato nel merito stante la fase iniziale del procedimento penale, avrebbe dimostrato "chiaramente la sussistenza di una azione in atto (...) tesa ad adempiere alle prescrizioni date dalla competente autorità: circostanza che si pone in concreta antitesi con la prospettata sussistenza del paventato pericolo di reiterazione".

 

Peraltro, prosegue l´ordinanza, detto pericolo "deve fondarsi su elementi concreti, specifici ed attuali e non può esaurirsi in una mera prospettazione ipotetica".

 

Ad avviso del G.I.P., il vaglio in ordine alla sussistenza dei gravi indizi delle esigenze cautelari e della relativa intensità, nonchè dell´adeguatezza della misura da applicarsi va infine sottoposto ad un esame "assai penetrante, non dissimile rispetto a quello richiesto per l´applicazione delle misure personali".

 

Gli adempimenti delle aziende, corroborati da elementi fattuali, avrebbero dunque permesso di superare l´ipotesi di reiterazione del reato avanzate dell´Accusa. E i vincoli richiesti dal Pubblico Ministero - si conclude - avrebbero arrecato "una irragionevole compromissione delle attività in corso tese a ricondurre l´attività imprenditoriale nell´alveo delle norme vigenti”.