Non punibilità per fatti minori

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18.3.15 il decreto legislativo n.28/2015, recante "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell´art. 1, comma 1, lett. m, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, già trattato da AODV231 (v. nota). 

 

Con tale provvedimento, in vigore dal prossimo 3 aprile, il Governo ha inteso dare attuazione alla Legge Delega 67/2014 che, come noto, richiedeva all´esecutivo di "escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell´offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l´esercizio dell´azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale”. 

 

Nel dettaglio, la novella introduce nel codice penale l´art. 131-bis che delinea i requisiti e definisce l´ambito applicativo del nuovo istituto della irrilevanza del fatto. 

 

È così che la nuova norma incardina il giudizio in ordine alla particolare tenuità su due criteri: la lieve entità dell´offesa e la non abitualità del comportamento.

 

Il primo di questi impone di valutare le modalità della condotta e la consistenza del danno o del pericolo causati, mentre la non abitualità del comportamento dell´autore implica che lo stesso non sia delinquente abituale, professionale o per tendenza, né abbia commesso altri reati della stessa indole.

 

La ricorrenza di tali requisiti imporrà al Giudice di pronunciarsi nel senso della non punibilità del fatto, senza che la persona offesa dal reato possa esercitare alcun potere di veto, atteso che il relativo procedimento resterà passibile di giudizio in sede civile. 

 

Sotto il profilo sostanziale, l´istituto realizza dunque quella "depenalizzazione in concreto”, più volte auspicata dal legislatore delegato, espungendo dall´area della punibilità quei fatti storici che ne appaiano immeritevoli.

 

Da un punto di vista prettamente processuale, invece, il nuovo meccanismo contribuisce a soddisfare l´importante esigenza di alleggerimento del carico giudiziario, nella misura in cui la definizione del procedimento si colloca nelle sue prime fasi.