Nuove norme in materia di reati agroalimentari
La Commissione per l´elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati agroalimentari ha di recente presentato al Ministero della Giustizia lo schema di disegno di legge con le nuove norme in materia. Il testo contiene rilevanti novità che riguardano, oltre al Codice penale e di procedura, anche il D. Lgs. 231/2001.
Nel Codice penale è prevista una nuova rubrica per il Titolo VI del Libro II, ora denominato "dei delitti contro l´incolumità e la salute pubblica”, nonché la modifica di diversi articoli (439, 440, 442, 444, 448 452) e l´introduzione di altre disposizioni (439-bis, 445-bis, 445-ter).
Anche il Titolo VIII del Libro II è oggetto di modifiche, tanto nella sua denominazione ("dei delitti contro l´economia pubblica, l´industria, il commercio ed il patrimonio agroalimentare”) quanto negli articoli contenuti: in particolare, vengono ritoccati gli articoli 516, 517, 517-bis, 517-quater e 517-quater.1 ed introdotti i nuovi 518-bis e 518–ter. Emendati, seppur in maniera più circoscritta, gli articoli 473 e 474 c.p., ricompresi nel capo "dei delitti contro la fede pubblica”.
Anche le norme procedurali sono state allineate al nuovo progetto di disegno di legge, prevedendo la possibilità di utilizzare alcuni mezzi di ricerca della prova, quali l´ispezione (art. 246 c.p.p.) e le intercettazioni (art. 266 c.p.p.), nonché l´istituto degli accertamenti urgenti (art. 354 c.p.p.) e dell´incidente probatorio (art. 392 c.p.p.).
Le modifiche che interessano la responsabilità degli enti si aprono con l´introduzione, tra le cause di riparazione delle conseguenze del reato di cui all´art. 17 del Decreto, di una nuova condizione volta a rendere inapplicabili le sanzioni interdittive. In tal senso, l´ente dovrebbe destinare i prodotti contraffatti a favore di enti territoriali o altri enti pubblici per esclusivi fini assistenziali.
La novità di maggior rilievo, oltre all´introduzione dei nuovi reato presupposto (che spieghiamo in seguito), originerebbe dall´introduzione del nuovo art. 6-bis che disciplina, tra gli altri, il contenuto dei modelli di organizzazione dell´ente qualificato come impresa alimentare. Questo il testo integrale della disposizione:
«Art. 6 bis (Modelli di organizzazione dell´ente qualificato come impresa alimentare).
1. Nei casi di cui al precedente articolo, il modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente o attenuante della responsabilità amministrativa delle imprese alimentari costituite in forma societaria, come individuate ai sensi dell´articolo 3 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l´adempimento di tutti gli obblighi giuridici, a livello nazionale e sovranazionale, relativi:
a) al rispetto degli standard relativi alla fornitura di informazioni sugli alimenti;
b) alle attività di verifica sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto;
c) alle attività di vigilanza con riferimento alla rintracciabilità, ovvero alla possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un prodotto alimentare attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;
d) alle attività di controllo sui prodotti alimentari, finalizzati a garantire la qualità, la sicurezza e l´integrità dei prodotti e delle relative confezioni in tutte le fasi della filiera;
e) alle procedure di ritiro o di richiamo dei prodotti alimentari importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti;
f) alle attività di valutazione e di gestione del rischio, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo;
g) alle periodiche verifiche sull´effettività e sull´adeguatezza del modello;
2. I modelli di cui al comma primo, avuto riguardo alla natura ed alle dimensioni dell´organizzazione e del tipo di attività svolta, devono in ogni caso prevedere:
a) idonei sistemi di registrazione dell´avvenuta effettuazione delle attività ivi prescritte;
b) un´articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
c) un idoneo sistema di vigilanza e controllo sull´attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l´eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla genuinità e alla sicurezza dei prodotti alimentari, alla lealtà commerciale nei confronti dei consumatori, ovvero in occasione di mutamenti nell´organizzazione e nell´attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
3. Nelle piccole e medie imprese, come individuate ai sensi dell´articolo 5 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il compito di vigilanza sul funzionamento dei modelli in materia di reati alimentari può essere affidato anche ad un solo soggetto, purché dotato di adeguata professionalità e specifica competenza anche nel settore alimentare nonché di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Tale soggetto è individuato nell´ambito di apposito elenco nazionale istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con provvedimento del Ministero della Sviluppo Economico.
Il titolare di imprese alimentari aventi meno di dieci dipendenti e volume d´affari annuo inferiore a 2 milioni di euro può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e tutela della sicurezza degli alimenti o mangimi e della lealtà commerciale qualora abbia frequentato corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi correlati alla propria attività produttiva nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni, da definirsi mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il termine di dodici mesi dall´entrata in vigore della presente legge. In tali ipotesi, non ha l´obbligo di designare l´operatore del settore degli alimenti o dei mangimi, il responsabile della produzione e il responsabile della qualità».
La disposizione si è pertanto focalizzata sui seguenti aspetti:
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il contenuto che deve avere il modello di organizzazione di un ente qualificato come impresa alimentare;
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i sistemi di verifica e di controllo del rischio delle misure indicate nel contenuto del modello;
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la modifica del modello sarà necessaria in caso di violazioni "significative” delle norme relative alla genuinità e alla sicurezza dei prodotti alimentari, alla lealtà commerciale nei confronti dei consumatori, ovvero in occasione di mutamenti nell´organizzazione e nell´attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
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l´organismo di vigilanza nelle piccole e medie imprese «può essere affidato anche ad un solo soggetto» e individuato nell´ambito «di apposito elenco nazionale istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con provvedimento del Ministero della Sviluppo Economico»;
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i compiti di prevenzione e tutela della sicurezza degli alimenti o mangimi e della lealtà commerciale, per le imprese con meno di dieci dipendenti e volume d´affari annuo inferiore a 2 milioni di euro, possono essere svolto direttamente dal titolare, purché «abbia frequentato corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi correlati alla propria attività produttiva nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni, da definirsi mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il termine di dodici mesi dall´entrata in vigore della presente legge».
Infine, come sopra accennato, vengono introdotti nel catalogo reati due nuovi articoli: il 25-bis.2 e il 25-bis.3, che riprendono i nuovi o modificati reati del Codice penale.Il primo (art. 25-bis.2) assorbe i delitti concernenti le frodi in commercio, attualmente disciplinati in maniera generica dall´art. 25-bis.1, e ne prevede la punibilità con specifico riguardo alle frodi alimentari. Il secondo(art. 25-bis.3) regolamenta invece i delitti contro l´incolumità e la salute pubblica (es. avvelenamento, contaminazione o corruzione di acque e alimenti, la produzione, l´importazione, l´esportazione il commercio il trasporto la vendita o distribuzione di alimenti pericolosi o contraffatti).
In conclusione, come precisato nelle Linee guida illustrative dello schema del disegno di legge, le esigenze più pressanti su cui si è sviluppato l´intervento sono «estendere la responsabilità degli enti ai reati alimentari di maggiore gravità; incentivare l´applicazione concreta delle norme in tema di responsabilità degli enti, da parte dell´autorità di polizia giudiziaria e della stessa autorità giudiziaria; favorire l´adozione e l´efficace attuazione di più puntuali modelli di organizzazione e di gestione da parte delle imprese anche di minore dimensione».

