Omesse ritenute previdenziali, possibili le doppie sanzioni

È lecito il doppio binario sanzionatorio, civile e penale, previsto dalla nostra legislazione in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali. 

 

Lo ha sancito la Cassazione che, con la sentenza 31378/2015 depositata il 20 luglio, ha reso definitiva la condanna a carico di un imprenditore bresciano. 

 

Discostandosi dalle precedenti decisioni rese in tema di abusi di mercato e reati tributari, la Suprema Corte ha escluso che, nel caso di specie, il fatto punito in via amministrativa e penale fosse il medesimo, con conseguente applicazione del principio del ne bis in idem

 

Mentre, infatti, «la sanzione prevista dall´art. 2 comma 1 bis della L. 683/38 mira a tutelare il diritto del lavoratore in danno del quale il datore di lavoro si è appropriato delle somme a lui riservate (tanto che comunemente il delitto previsto dalla legge sopra ricordata viene accostato alla figura dell´appropriazione indebita), la sanzione contemplata nell´art. 116 (della legge 388/2000, ndr) ha effetti ristoratori verso l´INPS e dunque assume caratteri sostanzialmente, e non solo formalmente, civilistici»

 

Questo, per i giudici della Terza sezione, esclude in radice la possibilità di ritenere violato il divieto di doppio giudizio sugli stessi fatti, «in quanto per identità del fatto non basta certo la medesimezza dell´avvenimento storico, ma occorre che siano identici tutti i tratti caratteristici»

 

Ma non solo. Nel caso delle omissioni contributive, per la Cassazione non può certo attribuirsi «carattere di particolare afflittività» alla sanzione civile prevista dal citato art. 116, tale da farla assimilare a una sanzione penale, «tenuto conto anche dei limiti massimi insuperabili ai quali parametrare la sanzione irrogabile»

 

Non opera quindi il divieto del ne bis in idem dal momento che il ristoro verso l´INPS esula del tutto dalla pena derivante dal reato.