Per i reati tributari sempre sequestrabili i conti della società
Il profitto del reato tributario deve identificarsi con il risparmio di imposta, e quindi il denaro presente nelle casse dell´ente può essere oggetto di confisca in quanto direttamente riconducibile al reato.
La Cassazione, con la sentenza n. 22127/2015, torna a precisare i confini del profitto del reato in materia di reati tributari, con riguardo alle fattispecie di omesso versamento Iva.
La Suprema Corte definisce la possibilità di sequestrare i denari della società anche se diversi dalle specifiche banconote risparmiate, non essendo neppure necessaria la liquidità dei beni, poiché il profitto del reato è anche l´impiego redditizio del denaro di provenienza delittuosa e le sue trasformazioni.
Sulla scorta di tale principio, e contrapponendosi alla pronuncia del Tribunale del Riesame, la Cassazione ha così accolto il ricorso e annullato con rinvio l´ordinanza che confermava il sequestro preventivo per equivalente, disposto dal GIP sui beni di proprietà degli imprenditori.
Sul punto, vengono ribaditi anche i principi di diritto emanati dalla sentenza n. 10561/2014 delle Sezioni Unite (vedi nota AODV231), secondo cui:
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è consentito, nei confronti di una persona giuridica, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o bene direttamente riconducibile al profitto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica;
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non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica, qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che quest´ultima sia uno schermo fittizio;
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non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa;
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l´impossibilità del sequestro del profitto del reato può essere anche solo transitoria, senza che sia necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato.
In conclusione, secondo i supremi giudici, solamente «se il profitto del reato, come sopra precisato, non sia più rinvenibile nelle casse della società, correttamente possono essere sottoposti a vincolo i beni dell´amministratore».

