Reati tributari e confisca 231

Non è possibile disporre la confisca per equivalente di beni appartenenti all´ente per reati tributari, salvo il caso in cui la persona giuridica sia priva di autonomia e costituisca esclusivamente uno schermo attraverso cui l´amministratore agisce.

 

Questo il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 19761/15, forte di un consolidato orientamento giurisprudenziale, ribadisce la possibilità di imporre il vincolo ablatorio solamente qualora la società rappresenti un mero "espediente fraudolento non dissimile dalla figura della interposizione fittizia”.

 

Con tali motivazioni l´impugnata ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame è stata annullata e rinviata per nuovo esame al giudice delle libertà. 

 

Come noto, infatti, la responsabilità degli enti è subordinata alla commissione di un reato espressamente richiamato dal D.Lgs. n. 231/2001, ai sensi degli art. 24 e seguenti. In tal senso, richiamando anche l´intervento delle Sezioni Unite, la Suprema Corte ribadisce il principio secondo cui "non è possibile la confisca per equivalente di beni della persona giuridica per reati tributari commessi da suoi organi, salva l´ipotesi in cui la persona giuridica stessa sia in concreto priva di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso cui l´amministratore agisca come effettivo titolare”. 

 

Potrà comunque essere applicata la confisca nel caso di società schermo: enti che rappresentano un mero apparato fittizio e utilizzati dalla persona fisica per porre in essere reati di natura fiscale. In tali casi, infatti "la trasmigrazione del profitto del reato in capo all´ente non si atteggia alla stregua di trasferimento effettivo di valori (…) con la conseguenza che il denaro o il valore trasferito devono ritenersi ancora pertinenti, sul piano sostanziale, alla disponibilità del soggetto che ha commesso il reato, in "apparente” vantaggio dell´ente, ma, nella sostanza, a favore proprio”. 

 

Per arrivare ad applicare la confisca, la pubblica accusa dovrà tuttavia provare l´assenza di autonomia da parte della società: nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto insufficiente la semplice analisi della compagine societaria, ancorché costituita per lo più da familiari, dovendo considerarsi altri fattori quali, ad esempio, l´effettivo esercizio dell´attività.